Art. 1207 Codice Navigazione Scarico di merci prima della verifica della relazione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire cinquemila.(59)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14, comma 10) che “Nell’articolo 1207 del codice della navigazione le parole ”con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire un milione“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni“.”