Art. 1205 Codice Navigazione Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave o dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.