Art. 1198 Codice Navigazione Omissione di dichiarazioni in caso di urto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell’articolo 485, è punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14, comma 4) che “ Nell’articolo 1198 del codice della navigazione le parole ”con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.