Art. 1187 Codice Navigazione Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque, senza la concessione prescritta nell’articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

2. Chiunque senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.