Art. 1200 Codice Navigazione Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l’autorizzazione prescritta, è punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.(59)

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell’equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14, comma 6, lettera a)) che “nel primo comma le parole ”con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a un milione“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.