Art. 1186 Codice Navigazione Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell’autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l’ammenda da lire mille a cinquemila.