Art. 1186 Codice Navigazione Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell’autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.