Art. 1201 Codice Navigazione Inosservanze relative alla partenza e all’approdo di aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. È punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:(59)
1) Numero abrogato dalla L. 29 gennaio 1986, n. 32;
2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell’articolo 799;
3) parte, se l’aeromobile è diretto all’estero, da un aeroporto non doganale;
4) approda, se l’aeromobile proviene dall’estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14, comma 6, lettera a)) che “Nell’articolo 1201 del codice della navigazione le parole ”con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire centomila a un milione“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.