Art. 2059 c.c. Danni non patrimoniali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2059 c.c. chiude il titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, e stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge. Il danno non patrimoniale è il pregiudizio che colpisce interessi della persona privi di rilevanza economica: la salute, la sofferenza interiore, la vita di relazione, i legami familiari, l’onore, la riservatezza. A differenza del danno patrimoniale, che segue la regola generale dell’art. 2043 c.c., esso è assoggettato a una riserva di legge, espressione della scelta del legislatore del 1942 di limitare il ristoro di pregiudizi difficilmente misurabili in denaro.

La disposizione non è mai stata modificata nel testo, ma il suo significato è stato profondamente trasformato dall’interpretazione costituzionalmente orientata. In origine il rinvio ai casi previsti dalla legge era letto quasi esclusivamente in relazione all’art. 185 c.p., che impone il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato. La giurisprudenza ha poi esteso la tutela alla lesione dei diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, sul rilievo che la tutela minima di tali diritti è appunto il risarcimento, sicché la stessa Costituzione integra la riserva di legge.

Contenuto della disposizione

La norma non descrive un autonomo illecito, distinto da quello dell’art. 2043 c.c., ma fissa i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, presupponendo la presenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità: condotta, lesione ingiusta di un interesse protetto, nesso causale, pregiudizio concreto. Secondo la sistemazione accolta dalle Sezioni Unite, i casi determinati dalla legge sono tre:

  • fatto astrattamente configurabile come reato: la vittima ottiene il ristoro della lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, anche privo di rango costituzionale;
  • previsioni legislative espresse: ipotesi in cui una legge speciale ammette il risarcimento anche fuori dal reato, come nell’illecito trattamento dei dati personali o nelle discriminazioni; il ristoro è limitato all’interesse protetto da quella norma;
  • grave lesione di diritti inviolabili della persona: diritti non individuati in anticipo dal legislatore, ma selezionati caso per caso dal giudice sulla base della Costituzione.

In quest’ultima ipotesi il risarcimento richiede tre condizioni: che l’interesse leso, e non il semplice pregiudizio, abbia rilevanza costituzionale; che la lesione sia grave, cioè superi la soglia minima di tollerabilità imposta dal dovere di solidarietà dell’art. 2 Cost.; che il danno non sia futile, ossia non consista in meri disagi o fastidi o nella lesione di diritti immaginari, come un generico diritto alla felicità. Il danno non patrimoniale è risarcibile, ricorrendo tali presupposti, sia quando derivi da fatto illecito, sia quando scaturisca da inadempimento contrattuale.

Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria: le espressioni danno biologico, morale, esistenziale o da perdita del rapporto parentale hanno funzione descrittiva e non individuano voci autonome da sommare. Il danno biologico è la lesione dell’integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale, con le sue ricadute sulle attività quotidiane e relazionali; il danno morale è la sofferenza interiore, non accertabile medicalmente, che si colloca nel rapporto del danneggiato con se stesso.

Profili applicativi

Il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza: non coincide con la lesione dell’interesse e deve essere allegato e provato da chi lo lamenta. La prova può essere fornita con ogni mezzo e, in particolare, con presunzioni semplici fondate sulla gravità della lesione e sulle circostanze del caso. Il ragionamento presuntivo ha forza proporzionale all’entità del pregiudizio: per le lesioni gravi la sofferenza interiore può desumersi dalle massime di esperienza, mentre per le micropermanenti occorre una prova più rigorosa.

Nella liquidazione, che avviene in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., il giudice deve evitare tanto le duplicazioni quanto le lacune risarcitorie. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano costituiscono il parametro più diffuso e vanno applicate nella versione aggiornata al momento della decisione; per i sinistri stradali e la responsabilità sanitaria operano gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), la cui rubrica, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, si riferisce ora al danno non patrimoniale e distingue espressamente la componente morale da quella dinamico-relazionale.

Errori frequenti nella pratica sono la richiesta di un danno esistenziale come posta aggiuntiva rispetto al biologico, la mancata allegazione delle circostanze specifiche che giustificano la personalizzazione e, all’opposto, la convinzione che il danno morale sia sempre assorbito nel valore tabellare del danno biologico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972: l’art. 2059 c.c. regola solo limiti e condizioni del risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, risarcibili in caso di reato, di espressa previsione legislativa o di grave lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti; il danno non patrimoniale è categoria unitaria e non è ammessa un’autonoma voce di danno esistenziale, che si risolverebbe in una duplicazione o nel ristoro di pregiudizi irrisarcibili.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1762: in applicazione del principio di unitarietà, i pregiudizi esistenziali derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti trovano ristoro nell’unica categoria dell’art. 2059 c.c., senza possibilità di una liquidazione ulteriore e separata.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 1 marzo 2024, n. 5547: non costituisce duplicazione la distinta valutazione della sofferenza interiore rispetto alle conseguenze dinamico-relazionali della lesione; il riconoscimento del danno morale non è però automatico e, per i danni biologici di lieve entità, richiede un maggior rigore nell’allegazione e nella prova.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 luglio 2023, n. 21630: il danno biologico non esaurisce il danno non patrimoniale; il danno morale si somma ad esso senza duplicazioni e, in presenza di lesioni di significativa gravità, può essere accertato in via presuntiva; le tabelle milanesi vanno applicate nella versione vigente al momento della decisione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 aprile 2025, n. 9279: il danno morale, ove dedotto e provato, deve essere valutato e liquidato autonomamente, e non può incidere soltanto sulla personalizzazione del danno biologico; l’aumento fino al 30% previsto dall’art. 138 del codice delle assicurazioni riguarda il solo danno biologico.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 aprile 2026, n. 9027: il danno morale non consegue automaticamente al danno biologico, ma la gravità della menomazione ha un’efficacia presuntiva direttamente proporzionale alla sua entità; un’invalidità del 30% rende apprezzabilmente riconoscibile una sofferenza interiore effettivamente patita.

Rapporti con altre norme

L’art. 2059 c.c. presuppone la struttura dell’illecito delineata dall’art. 2043 c.c. e si applica, attraverso l’art. 1218 c.c., anche alla responsabilità contrattuale quando il contratto tuteli interessi personali. L’art. 185 c.p. costituisce il principale caso legislativo di risarcibilità, mentre gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. individuano gli interessi inviolabili la cui grave lesione apre la via al ristoro. La liquidazione segue gli artt. 1226 e 2056 c.c.; per i sinistri stradali e la responsabilità medica operano gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, richiamati anche dalla legge 8 marzo 2017, n. 24. Tra le ipotesi speciali di danno non patrimoniale rientra il risarcimento per violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.