Art. 2056 c.c. Valutazione dei danni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
2. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2056 c.c. appartiene al titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, e stabilisce i criteri con cui si determina il risarcimento dovuto a chi ha subito un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c. e delle altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Anziché dettare una disciplina autonoma, la norma rinvia alle regole sulla responsabilità contrattuale, realizzando una tendenziale unificazione dei criteri di liquidazione del danno nei due grandi settori della responsabilità civile.
La funzione del risarcimento è compensativa: riportare il patrimonio del danneggiato, per equivalente, nella situazione in cui si sarebbe trovato senza l’illecito, senza procurargli un arricchimento. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma richiama tre norme del capo sull’inadempimento delle obbligazioni:
Significativa è l’assenza del richiamo all’art. 1225 c.c.: nella responsabilità extracontrattuale il danno risarcibile non è limitato a quello prevedibile al momento del fatto, a differenza di quanto accade per l’inadempimento colposo.
Il secondo comma prevede che il lucro cessante sia valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. La disposizione tiene conto della natura ipotetica del mancato guadagno, che per definizione riguarda un’utilità non ancora conseguita, ma non introduce un esonero dalla prova: l’equità opera sulla quantificazione, non sull’esistenza del pregiudizio.
Profili applicativi
Il danneggiato deve provare il fatto illecito, il nesso causale e l’esistenza del danno; solo la misura, ove oggettivamente non dimostrabile con precisione, può essere rimessa alla valutazione equitativa. L’errore più frequente nella prassi è affidarsi alla liquidazione equitativa o alla consulenza tecnica d’ufficio per supplire a carenze probatorie: in materia di mancati guadagni di un’attività d’impresa o professionale occorre produrre scritture contabili, dichiarazioni dei redditi, dati sul fatturato e sui costi degli esercizi precedenti. La difficoltà di stima deve essere oggettiva e incolpevole.
Il lucro cessante futuro, tipico dei danni alla persona con riduzione della capacità di guadagno, si accerta con criteri probabilistici e presuntivi, e la liquidazione del quantum avviene necessariamente in via equitativa sulla base degli elementi acquisiti. Trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata e su di essa spettano gli interessi compensativi dalla data dell’illecito.
Sul fronte del danneggiante, rilevano il concorso colposo del danneggiato, che il giudice verifica d’ufficio, e l’aggravamento evitabile del danno, che costituisce invece eccezione in senso stretto. Rileva altresì la compensatio lucri cum damno, cioè la detrazione dei vantaggi derivati al danneggiato dallo stesso illecito, come l’indennizzo assicurativo contro i danni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2056 c.c. presuppone l’accertamento della responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e seguenti c.c. e rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., escludendo il limite della prevedibilità dell’art. 1225 c.c. Il danno non patrimoniale è disciplinato dall’art. 2059 c.c., che ne limita la risarcibilità ai casi previsti dalla legge, ma la cui liquidazione segue anch’essa criteri equitativi. L’art. 2058 c.c. consente al danneggiato di chiedere la reintegrazione in forma specifica, alternativa al risarcimento per equivalente. L’art. 2055 c.c. regola la solidarietà tra più responsabili, mentre l’art. 1916 c.c. disciplina la surrogazione dell’assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato. Sul piano probatorio rilevano l’art. 2697 c.c. e le presunzioni degli artt. 2727 e 2729 c.c.