Art. 2056 c.c. Valutazione dei danni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

2. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2056 c.c. appartiene al titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, e stabilisce i criteri con cui si determina il risarcimento dovuto a chi ha subito un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c. e delle altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Anziché dettare una disciplina autonoma, la norma rinvia alle regole sulla responsabilità contrattuale, realizzando una tendenziale unificazione dei criteri di liquidazione del danno nei due grandi settori della responsabilità civile.

La funzione del risarcimento è compensativa: riportare il patrimonio del danneggiato, per equivalente, nella situazione in cui si sarebbe trovato senza l’illecito, senza procurargli un arricchimento. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma richiama tre norme del capo sull’inadempimento delle obbligazioni:

  • art. 1223 c.c.: il risarcimento comprende la perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta del fatto; la norma esprime il criterio della causalità giuridica, che seleziona le conseguenze risarcibili;
  • art. 1226 c.c.: se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida con valutazione equitativa;
  • art. 1227 c.c.: il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno (primo comma) e non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (secondo comma).

Significativa è l’assenza del richiamo all’art. 1225 c.c.: nella responsabilità extracontrattuale il danno risarcibile non è limitato a quello prevedibile al momento del fatto, a differenza di quanto accade per l’inadempimento colposo.

Il secondo comma prevede che il lucro cessante sia valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. La disposizione tiene conto della natura ipotetica del mancato guadagno, che per definizione riguarda un’utilità non ancora conseguita, ma non introduce un esonero dalla prova: l’equità opera sulla quantificazione, non sull’esistenza del pregiudizio.

Profili applicativi

Il danneggiato deve provare il fatto illecito, il nesso causale e l’esistenza del danno; solo la misura, ove oggettivamente non dimostrabile con precisione, può essere rimessa alla valutazione equitativa. L’errore più frequente nella prassi è affidarsi alla liquidazione equitativa o alla consulenza tecnica d’ufficio per supplire a carenze probatorie: in materia di mancati guadagni di un’attività d’impresa o professionale occorre produrre scritture contabili, dichiarazioni dei redditi, dati sul fatturato e sui costi degli esercizi precedenti. La difficoltà di stima deve essere oggettiva e incolpevole.

Il lucro cessante futuro, tipico dei danni alla persona con riduzione della capacità di guadagno, si accerta con criteri probabilistici e presuntivi, e la liquidazione del quantum avviene necessariamente in via equitativa sulla base degli elementi acquisiti. Trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata e su di essa spettano gli interessi compensativi dalla data dell’illecito.

Sul fronte del danneggiante, rilevano il concorso colposo del danneggiato, che il giudice verifica d’ufficio, e l’aggravamento evitabile del danno, che costituisce invece eccezione in senso stretto. Rileva altresì la compensatio lucri cum damno, cioè la detrazione dei vantaggi derivati al danneggiato dallo stesso illecito, come l’indennizzo assicurativo contro i danni.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 27 dicembre 1994, n. 11202: il secondo comma dell’art. 2056 c.c. non comporta un esonero totale dall’onere della prova; la valutazione equitativa, espressione di equità giudiziale e non di un giudizio di equità, riguarda solo l’entità del lucro cessante, mentre la prova della sua esistenza resta a carico del danneggiato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 7 aprile 2026, n. 8645: la liquidazione equitativa ha natura sussidiaria e presuppone un danno certo e una difficoltà di stima oggettiva e non imputabile all’inerzia del danneggiato; i medesimi presupposti valgono per il lucro cessante, sicché il titolare dell’impresa che non produca documentazione contabile o fiscale sulla redditività pregressa non può ottenerne la liquidazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 aprile 2025, n. 9314: il potere equitativo conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c. non esime la parte dal provare ogni elemento utile alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre; anche per la perdita dei guadagni di un’attività commerciale occorrono dati contabili su consistenza, fatturato, utili e costi.
  • Cassazione civile, sez. III, 20 novembre 2018, n. 29830: il mancato guadagno futuro si accerta con criteri probabilistici e presuntivi, e una volta provato l’an il quantum va liquidato equitativamente; il risarcimento da illecito è debito di valore, con rivalutazione e interessi compensativi dalla data dell’evento, riconoscibili anche senza espressa domanda.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 564: l’art. 1227 c.c. si applica all’illecito aquiliano in forza del richiamo dell’art. 2056 c.c.; il concorso colposo nella causazione del danno è rilevabile d’ufficio, mentre l’aggravamento evitabile è oggetto di eccezione in senso stretto, e in entrambi i casi la prova grava sul danneggiante.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 marzo 2023, n. 9003: l’indennizzo percepito in base ad assicurazione contro i danni va detratto dal risarcimento dovuto dal responsabile, indipendentemente dall’esercizio della surrogazione; la compensatio è eccezione in senso lato, ma non opera quando il vantaggio derivi da una causa autonoma rispetto all’illecito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 luglio 2024, n. 18659: la compensatio lucri cum damno opera sul piano della causalità giuridica secondo la teoria differenziale, sicché vantaggi e perdite devono confluire in una valutazione unitaria della perdita netta considerata dall’art. 1223 c.c., e non possono essere detratti isolatamente da una somma liquidata ad altro titolo.

Rapporti con altre norme

L’art. 2056 c.c. presuppone l’accertamento della responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e seguenti c.c. e rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., escludendo il limite della prevedibilità dell’art. 1225 c.c. Il danno non patrimoniale è disciplinato dall’art. 2059 c.c., che ne limita la risarcibilità ai casi previsti dalla legge, ma la cui liquidazione segue anch’essa criteri equitativi. L’art. 2058 c.c. consente al danneggiato di chiedere la reintegrazione in forma specifica, alternativa al risarcimento per equivalente. L’art. 2055 c.c. regola la solidarietà tra più responsabili, mentre l’art. 1916 c.c. disciplina la surrogazione dell’assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato. Sul piano probatorio rilevano l’art. 2697 c.c. e le presunzioni degli artt. 2727 e 2729 c.c.