Art. 2058 c.c. Risarcimento in forma specifica

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

2. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.