Art. 2050 c.c. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2050 c.c. appartiene al titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, e introduce una delle ipotesi speciali di responsabilità che derogano alla regola generale dell’art. 2043 c.c. Chi esercita un’attività che per sua natura o per i mezzi impiegati espone i terzi a un rischio elevato deve sopportarne le conseguenze dannose, salvo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La ratio risiede nel bilanciamento tra la liceità di attività socialmente utili ma rischiose e la tutela di chi ne subisce gli effetti: l’ordinamento consente l’attività, ma ne pone il rischio a carico di chi la organizza e ne trae vantaggio. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Sulla natura della responsabilità si confrontano due letture. L’impostazione più risalente vi ravvisa una presunzione di colpa, superabile con la prova di una condotta diligente; l’orientamento più recente la qualifica come responsabilità oggettiva o semioggettiva, fondata sul nesso causale tra attività ed evento e vincibile solo con una prova liberatoria particolarmente rigorosa.
Contenuto della disposizione
La fattispecie si compone di tre elementi.
La prova liberatoria consiste nella dimostrazione positiva di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, secondo lo stato della tecnica e la natura del rischio. Non basta provare di non aver violato norme di legge o di comune prudenza. Il fatto del danneggiato o del terzo esonera da responsabilità solo quando, per la sua incidenza, interrompa in modo certo il nesso causale; se invece si inserisce in una situazione di pericolo resa possibile da misure preventive inadeguate, costituisce al più un concorso rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Profili applicativi
Quando la pericolosità non è stabilita dalla legge, il giudizio spetta al giudice di merito e va condotto con una prognosi postuma: si considerano le circostanze esistenti e conoscibili al momento dell’esercizio dell’attività, non l’evento poi verificatosi. La casistica è ampia: attività edilizie con scavi e movimentazione di terra, distribuzione di energia elettrica e gas, organizzazione di manifestazioni motoristiche, gestione di impianti di divertimento, escursioni in zone vulcaniche, alcune attività sportive organizzate. La qualificazione dipende dalle modalità concrete: la stessa attività può essere pericolosa in un contesto e non in un altro.
L’onere della prova si ripartisce così: il danneggiato deve dimostrare la natura pericolosa dell’attività, il danno e il nesso causale; l’esercente deve fornire la prova liberatoria. Errore ricorrente è ritenere sufficiente che il danno si sia prodotto nel corso dell’attività: occorre la prova della sua riconducibilità eziologica all’attività stessa, eventualmente anche per presunzioni.
Sul piano processuale, la domanda fondata sull’art. 2050 c.c. ha fatti costitutivi propri; chi agisce ad altro titolo, per esempio ai sensi dell’art. 2049 c.c., può invocarla solo se ha allegato fin dall’atto introduttivo le circostanze di fatto idonee a integrarla.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2050 c.c. specifica la clausola generale dell’art. 2043 c.c., che resta applicabile alle attività non pericolose e consente comunque al danneggiato di agire provando la colpa. Si affianca alle altre responsabilità speciali: per le cose in custodia (art. 2051 c.c.), per gli animali (art. 2052 c.c.), per la rovina di edificio (art. 2053 c.c.) e per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.), con cui può concorrere quando ne ricorrano i presupposti. Il concorso del fatto colposo del danneggiato è regolato dall’art. 1227 c.c. e la solidarietà tra più responsabili dall’art. 2055 c.c. Discipline di settore, come la responsabilità del produttore per prodotti difettosi (artt. 114 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e la normativa ambientale, prevedono regimi speciali che possono concorrere o prevalere.