Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
2. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2047 c.c. si colloca nel titolo IX del libro quarto, tra le ipotesi di responsabilità per fatto altrui o, più esattamente, per omessa sorveglianza su chi ha materialmente cagionato il danno. La norma presuppone l’art. 2046 c.c., secondo cui non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua colpa. Senza un correttivo, il danneggiato resterebbe privo di tutela: il legislatore sposta allora il peso del risarcimento su chi era tenuto a vigilare sull’incapace e, in via residuale, prevede un’indennità a carico dello stesso autore del fatto.
La disposizione persegue dunque una duplice finalità: sanzionare la violazione del dovere di sorveglianza, presumendone l’inosservanza, e garantire al terzo, secondo un criterio solidaristico, una forma minima di ristoro anche quando nessuno sia chiamato a rispondere. Il testo è rimasto invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma richiede:
La responsabilità del sorvegliante è diretta e propria, fondata su una presunzione di colpa nella vigilanza. Essa si supera soltanto con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, cioè dimostrando di aver esercitato una sorveglianza adeguata alle condizioni dell’incapace e che l’evento si è prodotto in modo tale da non poter essere evitato.
Il secondo comma introduce un’equa indennità a carico dell’autore incapace quando il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal sorvegliante, perché questi ha fornito la prova liberatoria, è insolvente o manca del tutto. Il giudice la determina in via equitativa, comparando le condizioni economiche delle parti: non è un risarcimento integrale, ma una prestazione di natura solidaristica.
Profili applicativi
Il primo snodo è il discrimine con l’art. 2048 c.c.: se il minore era capace di intendere e di volere, i genitori e i precettori rispondono per difetto di educazione o vigilanza ai sensi di quella norma; se era incapace, opera l’art. 2047 c.c., con prova liberatoria più rigorosa, che esige una sorveglianza effettiva e costante. L’incapacità del minore va apprezzata in rapporto alla sua attitudine a comprendere l’illiceità del gesto e la gravità delle conseguenze; il giudice può desumerla dall’età e dalle modalità del fatto, senza necessità di consulenze psicologiche.
Quanto ai maggiorenni infermi di mente non sottoposti a misure di protezione, i familiari non sono per ciò solo tenuti alla sorveglianza: l’obbligo nasce dalla scelta di accogliere l’incapace e prendersene cura, e cessa solo quando si trasferisca ad altri in modo idoneo. Per le strutture sanitarie, scolastiche e assistenziali la sorveglianza rientra tra le prestazioni dovute, e l’ente risponde dei danni cagionati a terzi dall’incapace affidato.
La norma riguarda il danno arrecato a terzi: i danni che l’incapace procura a sé stesso mentre è affidato a una struttura ricadono nella responsabilità contrattuale di quest’ultima ex art. 1218 c.c. Errore frequente, infine, è chiedere l’indennità del secondo comma solo dopo aver agito senza successo contro un presunto sorvegliante: la domanda può essere proposta direttamente contro l’incapace quando non esista alcun soggetto tenuto alla sorveglianza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2046 c.c. esclude la responsabilità dell’incapace e costituisce il presupposto dell’art. 2047 c.c.; l’art. 2048 c.c. disciplina la responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d’arte per il fatto del minore capace. L’art. 2043 c.c. resta la clausola generale applicabile al sorvegliante per fatto proprio, mentre l’art. 2055 c.c. regola la solidarietà tra più responsabili. Il dovere di vigilanza dei genitori trova fondamento negli artt. 147 e 315-bis c.c. e nella responsabilità genitoriale dell’art. 316 c.c.; per le strutture sanitarie e scolastiche viene in rilievo anche l’art. 1218 c.c. Sul piano penale, l’art. 85 c.p. definisce l’imputabilità, e l’assoluzione per vizio di mente non preclude l’azione civile contro il sorvegliante.