Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2047 c.c. si colloca nel titolo IX del libro quarto, tra le ipotesi di responsabilità per fatto altrui o, più esattamente, per omessa sorveglianza su chi ha materialmente cagionato il danno. La norma presuppone l’art. 2046 c.c., secondo cui non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua colpa. Senza un correttivo, il danneggiato resterebbe privo di tutela: il legislatore sposta allora il peso del risarcimento su chi era tenuto a vigilare sull’incapace e, in via residuale, prevede un’indennità a carico dello stesso autore del fatto.

La disposizione persegue dunque una duplice finalità: sanzionare la violazione del dovere di sorveglianza, presumendone l’inosservanza, e garantire al terzo, secondo un criterio solidaristico, una forma minima di ristoro anche quando nessuno sia chiamato a rispondere. Il testo è rimasto invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma richiede:

  • un fatto dannoso commesso da un incapace, cioè da persona priva al momento del fatto della capacità di intendere o di volere; l’incapacità è quella naturale, da accertare in concreto, e può riguardare il minore in tenera età, l’infermo di mente, chi si trovi in uno stato transitorio di alterazione; non rileva invece l’interdizione in sé;
  • un soggetto tenuto alla sorveglianza, il cui obbligo può derivare dalla legge (i genitori del minore, il tutore), da un contratto (la scuola, la struttura sanitaria o assistenziale) o dalla spontanea assunzione del compito di prendersi cura dell’incapace;
  • il danno a un terzo, legato causalmente al fatto dell’incapace.

La responsabilità del sorvegliante è diretta e propria, fondata su una presunzione di colpa nella vigilanza. Essa si supera soltanto con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, cioè dimostrando di aver esercitato una sorveglianza adeguata alle condizioni dell’incapace e che l’evento si è prodotto in modo tale da non poter essere evitato.

Il secondo comma introduce un’equa indennità a carico dell’autore incapace quando il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal sorvegliante, perché questi ha fornito la prova liberatoria, è insolvente o manca del tutto. Il giudice la determina in via equitativa, comparando le condizioni economiche delle parti: non è un risarcimento integrale, ma una prestazione di natura solidaristica.

Profili applicativi

Il primo snodo è il discrimine con l’art. 2048 c.c.: se il minore era capace di intendere e di volere, i genitori e i precettori rispondono per difetto di educazione o vigilanza ai sensi di quella norma; se era incapace, opera l’art. 2047 c.c., con prova liberatoria più rigorosa, che esige una sorveglianza effettiva e costante. L’incapacità del minore va apprezzata in rapporto alla sua attitudine a comprendere l’illiceità del gesto e la gravità delle conseguenze; il giudice può desumerla dall’età e dalle modalità del fatto, senza necessità di consulenze psicologiche.

Quanto ai maggiorenni infermi di mente non sottoposti a misure di protezione, i familiari non sono per ciò solo tenuti alla sorveglianza: l’obbligo nasce dalla scelta di accogliere l’incapace e prendersene cura, e cessa solo quando si trasferisca ad altri in modo idoneo. Per le strutture sanitarie, scolastiche e assistenziali la sorveglianza rientra tra le prestazioni dovute, e l’ente risponde dei danni cagionati a terzi dall’incapace affidato.

La norma riguarda il danno arrecato a terzi: i danni che l’incapace procura a sé stesso mentre è affidato a una struttura ricadono nella responsabilità contrattuale di quest’ultima ex art. 1218 c.c. Errore frequente, infine, è chiedere l’indennità del secondo comma solo dopo aver agito senza successo contro un presunto sorvegliante: la domanda può essere proposta direttamente contro l’incapace quando non esista alcun soggetto tenuto alla sorveglianza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12965: la responsabilità ex art. 2047 c.c. è diretta e propria del sorvegliante per inosservanza dell’obbligo di custodia, fondata su una presunzione superabile solo con la prova di non aver potuto impedire il fatto nonostante una diligente sorveglianza; il principio è stato applicato a una struttura ospedaliera per l’uccisione di un ricoverato da parte di un altro paziente incapace.
  • Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1148: quando il minore autore del fatto è incapace, la responsabilità del genitore si fonda sull’art. 2047 c.c. e la prova liberatoria è particolarmente rigorosa, dovendo dimostrare un impedimento assoluto; non basta allegare un tacito affidamento del figlio a un altro adulto presente.
  • Cassazione civile, sez. III, 19 novembre 2010, n. 23464: l’incapacità del minore può essere desunta dall’età e dalle modalità del fatto secondo comune esperienza, in relazione alla sua attitudine a comprendere l’illiceità del gesto; il comune che gestisce il trasporto scolastico risponde ex art. 2047 c.c. per difetto di sorveglianza, mentre la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. presuppone la capacità del minore.
  • Cassazione civile, sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1321: i genitori di un figlio maggiorenne infermo di mente non interdetto non hanno, per legge, un dovere di sorveglianza; esso sorge dalla scelta di accoglierlo e assisterlo, e viene meno solo con il trasferimento a un altro soggetto idoneo, da valutare ex ante; avvenuto il trasferimento, il genitore non deve fornire alcuna prova liberatoria.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2021, n. 11718: l’indennità del secondo comma ha natura solidaristica e sussidiaria, spetta anche quando non vi sia alcun sorvegliante e può essere chiesta direttamente all’incapace; le condizioni economiche del danneggiato incidono sulla misura, ma non possono azzerarla.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 luglio 2003, n. 11245: la presunzione dell’art. 2047 c.c. non si applica ai danni che l’incapace cagiona a sé stesso; in tal caso la responsabilità della struttura cui è affidato, come un asilo nido, ha natura contrattuale ex art. 1218 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 2046 c.c. esclude la responsabilità dell’incapace e costituisce il presupposto dell’art. 2047 c.c.; l’art. 2048 c.c. disciplina la responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d’arte per il fatto del minore capace. L’art. 2043 c.c. resta la clausola generale applicabile al sorvegliante per fatto proprio, mentre l’art. 2055 c.c. regola la solidarietà tra più responsabili. Il dovere di vigilanza dei genitori trova fondamento negli artt. 147 e 315-bis c.c. e nella responsabilità genitoriale dell’art. 316 c.c.; per le strutture sanitarie e scolastiche viene in rilievo anche l’art. 1218 c.c. Sul piano penale, l’art. 85 c.p. definisce l’imputabilità, e l’assoluzione per vizio di mente non preclude l’azione civile contro il sorvegliante.