Art. 2044 c.c. Legittima difesa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

2. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

3. Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Testo in vigore dal 18 maggio 2019

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.