Art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2049 c.c., inserito nel titolo IX del libro quarto dedicato ai fatti illeciti, accolla ai padroni e ai committenti i danni cagionati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze affidate. La formula, ereditata dal codice del 1865 e, prima ancora, dal codice napoleonico, è stata conservata nel 1942 pur nella consapevolezza del suo tono anacronistico; la giurisprudenza l’ha da tempo letta come regola generale sulla responsabilità del preponente per il fatto del preposto, cioè di chiunque agisca inserito, anche temporaneamente, nell’organizzazione altrui.

A differenza delle ipotesi vicine degli artt. 2047 e 2048 c.c., la norma non prevede alcuna prova liberatoria. Per questo è oggi pacifico che si tratti di responsabilità oggettiva per fatto altrui, non fondata su una presunzione di colpa nella scelta o nella vigilanza del preposto, bensì sul principio cuius commoda eius et incommoda: chi si avvale dell’attività altrui per perseguire i propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose. La norma assolve inoltre a una funzione di garanzia per il danneggiato, che trova nel preponente un debitore normalmente più solvibile dell’autore materiale.

Contenuto della disposizione

La responsabilità sorge in presenza di tre presupposti:

  • il rapporto di preposizione: non occorre un contratto di lavoro subordinato, essendo sufficiente che il preposto agisca su incarico, per conto o sotto il potere di direttiva e controllo del preponente, anche in via occasionale o in base a un rapporto di collaborazione autonoma;
  • il fatto illecito del preposto: la condotta deve integrare gli estremi dell’illecito, di regola ai sensi dell’art. 2043 c.c., con i suoi requisiti soggettivi di dolo o colpa;
  • il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e il danno: le mansioni devono aver reso possibile, agevolato o determinato la condotta lesiva.

La responsabilità del preponente si aggiunge, e non si sostituisce, a quella personale del preposto: entrambi rispondono in solido verso il danneggiato (art. 2055 c.c.) e il preponente che abbia risarcito può agire in regresso nei confronti dell’autore del fatto.

Profili applicativi

Il nodo centrale della casistica è l’occasionalità necessaria. Non basta che il rapporto di preposizione costituisca una mera occasione temporale o locale del fatto; occorre che le funzioni affidate abbiano creato la situazione che ha consentito l’illecito. Non esclude invece il nesso la circostanza che il preposto abbia ecceduto i limiti delle mansioni, violato le istruzioni ricevute, agito con dolo o per scopi esclusivamente personali, purché la condotta rappresenti uno sviluppo non imprevedibile, sia pure degenerato, dell’esercizio delle incombenze.

Campi tipici di applicazione sono le appropriazioni di somme da parte di dipendenti bancari o di subagenti assicurativi, gli illeciti di lavoratori nell’esecuzione di prestazioni presso terzi e gli incidenti cagionati da collaboratori di esercizi commerciali. Il danneggiato deve provare rapporto di preposizione, illecito del preposto e nesso di occasionalità, anche per presunzioni; non deve provare alcuna colpa del preponente. Al preponente resta la possibilità di dimostrare l’estraneità della condotta alle mansioni o il concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.), per esempio quando questi abbia trascurato elementari verifiche sui poteri del preposto. Errore ricorrente nelle difese è insistere sull’assenza di culpa in eligendo o in vigilando, argomento irrilevante.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 maggio 2019, n. 13246: per l’attività materiale non provvedimentale la pubblica amministrazione risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. anche del reato commesso dal dipendente per finalità esclusivamente personali, se la condotta non sarebbe stata possibile senza le funzioni esercitate e non ne costituisce uno sviluppo oggettivamente anomalo o improbabile; nella specie, il Ministero della giustizia è stato ritenuto responsabile per l’appropriazione di somme depositate compiuta da un cancelliere.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 luglio 2024, n. 20799: la banca risponde dell’appropriazione delle somme consegnate da una cliente a un dipendente che si era avvalso di documentazione bancaria, anche se addetto a un ufficio senza contatti con il pubblico e legato alla vittima da un rapporto di amicizia; il limite è dato dalle condotte che esulano dal non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 14 novembre 2023, n. 31675: la compagnia assicuratrice può rispondere della falsificazione di polizze fideiussorie compiuta dal subagente, nonostante l’autonomia di quest’ultimo, quando l’inserimento nell’organizzazione dell’impresa abbia agevolato l’illecito; la responsabilità non richiede colpa del preponente, ma resta soggetta alla riduzione per concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 settembre 2023, n. 27103: la formale assegnazione del dipendente a un servizio diverso da quello in cui è maturato l’illecito non esclude da sola l’occasionalità necessaria, che va verificata sulla base delle prove raccolte, comprese le risultanze del processo penale.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1107: la responsabilità non presuppone un rapporto di lavoro subordinato e sussiste anche se l’autore materiale non è stato identificato, purché sia certo che si tratti di un incaricato del preponente; nella specie, il titolare di un esercizio commerciale è stato condannato per la caduta di un passante sul marciapiede reso scivoloso.
  • Cassazione penale, sez. II, 29 ottobre 2018, n. 49424: il nesso di occasionalità necessaria viene meno quando l’illecito sia riconducibile a una struttura parallela e occulta, creata dai preposti all’insaputa del preponente e operante anche a suo danno, perché in tal caso la condotta risulta estranea alle mansioni affidate.

Rapporti con altre norme

L’art. 2043 c.c. regola la responsabilità personale del preposto, presupposto di quella del preponente; l’art. 2055 c.c. ne stabilisce la solidarietà e il regresso. L’art. 1228 c.c. costituisce il corrispondente contrattuale: il debitore che si avvale di ausiliari risponde dei loro fatti dolosi o colposi nell’adempimento dell’obbligazione. Per la pubblica amministrazione la norma si coordina con l’art. 28 Cost. e con il criterio dell’immedesimazione organica. In settori specifici operano discipline speciali di analogo contenuto, come l’art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e l’art. 119 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per gli intermediari assicurativi; per la circolazione dei veicoli l’art. 2054, terzo comma, c.c. pone una responsabilità del proprietario autonoma rispetto all’art. 2049 c.c. Il concorso del danneggiato è regolato dall’art. 1227 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.