Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
1. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2051 c.c. si colloca nel titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, tra le ipotesi cosiddette speciali di responsabilità che si affiancano alla clausola generale dell’art. 2043 c.c. Prevede che ciascuno risponda del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La sua formulazione essenziale, rimasta immutata dal 1942, ha consentito alla giurisprudenza di farne uno dei pilastri del contenzioso risarcitorio: cadute su strade e marciapiedi, infiltrazioni condominiali, crolli, alberi, impianti.
La ratio è allocare il rischio dei danni prodotti da una cosa sul soggetto che ne ha il controllo e che, per questo, è nella posizione migliore per prevenirli. A lungo discussa tra presunzione di colpa e responsabilità oggettiva, la natura della norma è stata chiarita dalle Sezioni Unite nel 2022: si tratta di responsabilità oggettiva, fondata sulla relazione tra il custode e la cosa e non su un comportamento colpevole, sicché la diligenza del custode è irrilevante.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono tre.
La condotta colposa del danneggiato rileva secondo l’art. 1227, primo comma, c.c.: può ridurre il risarcimento in proporzione al suo contributo o, se ha efficacia causale esclusiva, escluderlo del tutto.
Profili applicativi
Il settore più frequente è quello delle strade pubbliche. L’ente proprietario o concessionario è custode e risponde dei danni causati da buche, dissesti, ostacoli; l’estensione della rete viaria non esclude di per sé la custodia, che va valutata in concreto tenendo conto delle caratteristiche, della posizione e delle dotazioni della strada. Il fortuito può consistere in un’alterazione improvvisa dello stato dei luoghi non eliminabile o segnalabile in tempo utile, ad esempio una macchia d’olio appena versata da un veicolo; non lo è il dissesto risalente frutto di difetto di manutenzione.
Il punto più delicato è la condotta del danneggiato. Quanto più il pericolo è visibile ed evitabile con l’ordinaria cautela (una buca ampia, in pieno giorno, in un tratto notoriamente dissestato), tanto più l’imprudenza della vittima pesa nella causazione, fino a escludere la responsabilità del custode. L’orientamento prevalente richiede la sola colpa del danneggiato per il concorso ex art. 1227 c.c., senza che la sua condotta debba essere anche eccezionale o imprevedibile. La valutazione è riservata al giudice di merito.
Nel condominio, il condominio è custode delle parti comuni e risponde, ad esempio, delle infiltrazioni dal lastrico o dalle tubazioni condominiali. Errore frequente del danneggiato è non ricostruire la dinamica dell’evento: senza prova del nesso causale la domanda è respinta, a prescindere da ogni indagine sul fortuito. Il custode, a sua volta, deve dimostrare il fortuito con elementi concreti, non con la generica diligenza nella manutenzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2043 c.c. resta applicabile quando manchi la custodia o non se ne provino i presupposti, ma impone al danneggiato la prova della colpa. L’art. 2052 c.c. disciplina in modo parallelo il danno da animali, l’art. 2053 c.c. la rovina di edificio, l’art. 2050 c.c. l’esercizio di attività pericolose. L’art. 1227 c.c. regola il concorso del fatto colposo del danneggiato, l’art. 2055 c.c. la responsabilità solidale di più custodi o di custode e terzo. In materia condominiale la norma si coordina con l’art. 1117 c.c. sulle parti comuni e con l’art. 1126 c.c. per i lastrici solari di uso esclusivo; per le strade con gli obblighi di manutenzione dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2947 c.c.