Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2051 c.c. si colloca nel titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, tra le ipotesi cosiddette speciali di responsabilità che si affiancano alla clausola generale dell’art. 2043 c.c. Prevede che ciascuno risponda del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La sua formulazione essenziale, rimasta immutata dal 1942, ha consentito alla giurisprudenza di farne uno dei pilastri del contenzioso risarcitorio: cadute su strade e marciapiedi, infiltrazioni condominiali, crolli, alberi, impianti.

La ratio è allocare il rischio dei danni prodotti da una cosa sul soggetto che ne ha il controllo e che, per questo, è nella posizione migliore per prevenirli. A lungo discussa tra presunzione di colpa e responsabilità oggettiva, la natura della norma è stata chiarita dalle Sezioni Unite nel 2022: si tratta di responsabilità oggettiva, fondata sulla relazione tra il custode e la cosa e non su un comportamento colpevole, sicché la diligenza del custode è irrilevante.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono tre.

  • La custodia: non coincide necessariamente con la proprietà, ma con il potere di fatto sulla cosa, cioè il potere di sorvegliarla, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. Custode può essere il proprietario, il possessore o il detentore; se il godimento deriva da un titolo negoziale, occorre verificare a chi siano rimasti l’effettivo potere di ingerenza e gli obblighi di intervento.
  • Il nesso causale tra la cosa e il danno: il danneggiato deve provare che l’evento è derivato dalla cosa, per il suo dinamismo o per una sua condizione, e non solo che la cosa ne è stata l’occasione. Non deve invece provare la pericolosità intrinseca della cosa, la sua natura insidiosa o la colpa del custode.
  • Il caso fortuito: è l’unica prova liberatoria. Consiste in un fattore esterno, naturale o umano, connotato da imprevedibilità e inevitabilità valutate in senso oggettivo, secondo la regolarità causale, che elide il nesso tra cosa e danno. Può essere un evento naturale, il fatto del terzo o il fatto dello stesso danneggiato.

La condotta colposa del danneggiato rileva secondo l’art. 1227, primo comma, c.c.: può ridurre il risarcimento in proporzione al suo contributo o, se ha efficacia causale esclusiva, escluderlo del tutto.

Profili applicativi

Il settore più frequente è quello delle strade pubbliche. L’ente proprietario o concessionario è custode e risponde dei danni causati da buche, dissesti, ostacoli; l’estensione della rete viaria non esclude di per sé la custodia, che va valutata in concreto tenendo conto delle caratteristiche, della posizione e delle dotazioni della strada. Il fortuito può consistere in un’alterazione improvvisa dello stato dei luoghi non eliminabile o segnalabile in tempo utile, ad esempio una macchia d’olio appena versata da un veicolo; non lo è il dissesto risalente frutto di difetto di manutenzione.

Il punto più delicato è la condotta del danneggiato. Quanto più il pericolo è visibile ed evitabile con l’ordinaria cautela (una buca ampia, in pieno giorno, in un tratto notoriamente dissestato), tanto più l’imprudenza della vittima pesa nella causazione, fino a escludere la responsabilità del custode. L’orientamento prevalente richiede la sola colpa del danneggiato per il concorso ex art. 1227 c.c., senza che la sua condotta debba essere anche eccezionale o imprevedibile. La valutazione è riservata al giudice di merito.

Nel condominio, il condominio è custode delle parti comuni e risponde, ad esempio, delle infiltrazioni dal lastrico o dalle tubazioni condominiali. Errore frequente del danneggiato è non ricostruire la dinamica dell’evento: senza prova del nesso causale la domanda è respinta, a prescindere da ogni indagine sul fortuito. Il custode, a sua volta, deve dimostrare il fortuito con elementi concreti, non con la generica diligenza nella manutenzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 30 giugno 2022, n. 20943: la responsabilità del custode è oggettiva e non presunta, fondata sulla relazione con la cosa e non sulla colpa; il danneggiato deve provare il nesso causale, indipendentemente dalla pericolosità della cosa, mentre il fortuito si valuta in senso oggettivo, come fattore esterno imprevedibile e inevitabile secondo la regolarità causale, senza rilievo per la diligenza del custode.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 24 settembre 2025, n. 26057: la responsabilità può essere esclusa dal fortuito o dalla condotta colposa del danneggiato o del terzo, con efficacia esclusiva o concorrente; imprevedibilità e imprevenibilità attengono alle condotte che violano doveri minimi di cautela; se il danneggiato non prova il nesso causale, la domanda va respinta senza indagare sul fortuito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 31 marzo 2025, n. 8450: nei danni da condizione del manto stradale sono estranee alla fattispecie la natura insidiosa della cosa e la percepibilità del pericolo; per il concorso del danneggiato basta la colpa ex art. 1227 c.c., senza che la sua condotta debba presentarsi come eccezionale e imprevedibile, e la prova grava sul custode.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 luglio 2024, n. 20760: il danneggiato deve provare solo il nesso causale, il custode il fortuito; è stata confermata l’esclusione della responsabilità del Comune per la caduta in una buca ampia e ben visibile in pieno giorno, essendo assorbente la scarsa diligenza della vittima.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 4 marzo 2024, n. 5762: la condotta del danneggiato va valutata alla luce del dovere di ragionevole cautela fondato sull’art. 2 Cost.; quanto più il pericolo è prevedibile e superabile con le cautele attese, tanto più incide la sua imprudenza, che può interrompere il nesso causale, come per il conducente che non adegui la guida al fondo stradale umido.
  • Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3640: l’art. 2051 c.c. si applica agli enti proprietari di strade aperte al pubblico; la possibilità concreta di custodia va valutata guardando a estensione, caratteristiche, posizione e dotazioni della strada, e la collocazione nel centro abitato è indice di controllo effettivo; il fortuito ricorre per alterazioni improvvise non eliminabili in tempo utile.
  • Cassazione civile, sez. II, 17 giugno 2013, n. 15096: la custodia presuppone la disponibilità giuridica e materiale della cosa con potere-dovere di intervento; se il proprietario concede l’uso riservandosi la disponibilità giuridica e la manutenzione straordinaria, l’utilizzatore non è custode e risponde solo nei limiti degli obblighi assunti.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 novembre 2023, n. 32023: il committente pubblico non è custode dei beni realizzati su un’area sulla quale l’appaltatore è titolare del diritto di superficie, mancandogli ogni potere di fatto sulla cosa.

Rapporti con altre norme

L’art. 2043 c.c. resta applicabile quando manchi la custodia o non se ne provino i presupposti, ma impone al danneggiato la prova della colpa. L’art. 2052 c.c. disciplina in modo parallelo il danno da animali, l’art. 2053 c.c. la rovina di edificio, l’art. 2050 c.c. l’esercizio di attività pericolose. L’art. 1227 c.c. regola il concorso del fatto colposo del danneggiato, l’art. 2055 c.c. la responsabilità solidale di più custodi o di custode e terzo. In materia condominiale la norma si coordina con l’art. 1117 c.c. sulle parti comuni e con l’art. 1126 c.c. per i lastrici solari di uso esclusivo; per le strade con gli obblighi di manutenzione dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2947 c.c.