Art. 2046 c.c. Imputabilità del fatto dannoso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.