Art. 2057 c.c. Danni permanenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.