Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2043 c.c. apre il titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, e costituisce la clausola generale della responsabilità civile extracontrattuale, detta anche aquiliana dal nome della lex Aquilia romana. La norma esprime il principio del neminem laedere: chiunque, con un comportamento doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a ripararlo. Diversamente dai sistemi che elencano tassativamente gli illeciti risarcibili, il legislatore del 1942 ha adottato una formula atipica, che affida al giudice il compito di selezionare, caso per caso, gli interessi meritevoli di protezione attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto.
La funzione della disposizione è prevalentemente compensativa: il risarcimento mira a reintegrare il patrimonio e la sfera personale del danneggiato, trasferendo il costo del pregiudizio su chi lo ha prodotto. Il testo dell’articolo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice; la sua portata applicativa si è tuttavia profondamente trasformata per opera della giurisprudenza, che ha esteso la tutela alla lesione degli interessi legittimi, ha riletto in chiave costituzionale il danno non patrimoniale e ha elaborato figure nuove come il danno da perdita di chance.
Contenuto della disposizione
La fattispecie si compone di elementi che il danneggiato deve allegare e dimostrare:
L’ingiustizia del danno è il cardine del sistema. Essa presenta un duplice profilo: il danno deve essere non iure, cioè non coperto da una causa di giustificazione come la legittima difesa o lo stato di necessità (artt. 2044 e 2045 c.c.), e contra ius, cioè lesivo di una situazione protetta dall’ordinamento. Il danno risarcibile, inoltre, non coincide con la lesione dell’interesse in sé (danno-evento), ma con le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano (danno-conseguenza), le quali vanno sempre allegate e provate. L’effetto della fattispecie è la nascita di un’obbligazione risarcitoria, adempiuta per equivalente monetario o, quando possibile e non eccessivamente onerosa, in forma specifica (art. 2058 c.c.).
Profili applicativi
L’onere della prova grava interamente sul danneggiato, che deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi, compresa la colpa del danneggiante. È questa la principale differenza rispetto alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nella quale il creditore si limita a provare il titolo e ad allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare la causa a lui non imputabile. Quando il medesimo fatto viola sia un obbligo nascente dal contratto sia diritti che spettano al danneggiato indipendentemente da esso, le due azioni concorrono: la scelta incide sull’onere probatorio, sulla prevedibilità del danno risarcibile (art. 1225 c.c., non richiamato dall’art. 2056 c.c.) e sulla prescrizione, decennale per l’azione contrattuale.
Il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni, ridotti a due per i danni da circolazione dei veicoli (art. 2947 c.c.); se il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diviene percepibile, non da quello in cui si produce materialmente.
Il danno si distingue in patrimoniale, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, e non patrimoniale, risarcibile nei casi previsti dalla legge secondo l’art. 2059 c.c. Anche quest’ultimo non è mai in re ipsa: va allegato in modo specifico e può essere provato per presunzioni. La liquidazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) colma l’impossibilità di provare il preciso ammontare del danno, non la sua esistenza; per il danno alla persona si utilizzano di regola le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Il concorso colposo del danneggiato riduce il risarcimento secondo l’art. 1227 c.c.
Una categoria di crescente rilievo è il danno da perdita di chance, cioè la perdita della concreta possibilità di conseguire un risultato favorevole, distinta dalla perdita del risultato stesso: essa è risarcibile se la possibilità perduta era seria, apprezzabile e consistente, ed è liquidata in proporzione alla possibilità e non al vantaggio sperato. Ricorrono inoltre con frequenza i sinistri stradali, le cadute su beni pubblici, le infiltrazioni, le lesioni della reputazione, i danni da illecito trattamento dei dati personali e da provvedimenti amministrativi illegittimi. Errori ricorrenti negli atti introduttivi sono la mancata allegazione specifica delle singole voci di danno, la confusione tra evento lesivo e conseguenze dannose e la prospettazione di più ipotesi causali senza indicare quella più probabile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2043 c.c. funge da norma generale rispetto alle ipotesi speciali di responsabilità previste dagli artt. 2047-2054 c.c. (danno cagionato dall’incapace, responsabilità dei genitori e dei precettori, dei padroni e committenti, per l’esercizio di attività pericolose, per cose in custodia, per animali, per rovina di edificio e per circolazione di veicoli), nelle quali l’onere probatorio è alleggerito per il danneggiato mediante presunzioni di colpa o criteri di imputazione oggettiva. Quando il danno è imputabile a più persone, queste rispondono in solido ai sensi dell’art. 2055 c.c., con regresso interno in proporzione alla gravità delle colpe.
Sul piano della quantificazione, l’art. 2056 c.c. rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., mentre l’art. 2059 c.c. delimita la risarcibilità del danno non patrimoniale, in collegamento con l’art. 185 c.p. per i fatti costituenti reato e con gli artt. 2 e 32 Cost. per la tutela dei diritti inviolabili e della salute. L’art. 2947 c.c. ne regola la prescrizione e l’art. 2935 c.c. la decorrenza. In materia di dati personali, la responsabilità del titolare del trattamento si coordina con l’art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679. Per la responsabilità sanitaria, infine, l’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 riconduce espressamente all’art. 2043 c.c. la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria che non abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente.