Art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2052 c.c., nel titolo IX del libro quarto dedicato ai fatti illeciti, disciplina la responsabilità per i danni cagionati da animali. Come le altre ipotesi speciali che lo circondano, deroga alla regola generale dell’art. 2043 c.c.: il danneggiato non deve provare la colpa del responsabile, che risponde in ragione della relazione di proprietà o di utilizzazione con l’animale e si libera solo provando il caso fortuito.
Il fondamento è il principio per cui chi trae vantaggio da un bene ne sopporta anche i rischi (cuius commoda eius et incommoda). La giurisprudenza più recente qualifica la norma non come presunzione di colpa, ma come criterio di imputazione oggettiva della responsabilità. Il testo è immutato dal 1942; la sua portata si è però estesa per via interpretativa ai danni causati dalla fauna selvatica, imputati alla Regione quale ente che gestisce un patrimonio faunistico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La casistica più frequente riguarda morsi e aggressioni di cani, cadute nei maneggi e scuole di equitazione, danni da bestiame e sinistri stradali con animali. Il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale con il comportamento dell’animale; il convenuto, il caso fortuito. La condotta imprudente del danneggiato, come avvicinarsi a un cane sconosciuto, può integrare il fortuito solo se assorbe l’intero rapporto causale; altrimenti rileva come concorso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il settore più dinamico è quello della fauna selvatica. Superando la tradizionale applicazione dell’art. 2043 c.c., la Corte di cassazione imputa oggi alla Regione i danni causati da cinghiali, caprioli e altre specie protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salva l’eventuale corresponsabilità solidale di altri enti utilizzatori. Nei sinistri stradali il danneggiato che sia anche conducente deve però ricostruire con precisione la dinamica e dimostrare che la propria condotta di guida non ha avuto alcun ruolo causale; la mera prova della collisione non basta. Le pronunce del 2026 hanno superato il criterio della doppia presunzione, che in caso di mancato superamento delle presunzioni degli artt. 2052 e 2054 c.c. ripartiva la responsabilità a metà: in difetto di prova completa della dinamica la domanda va respinta. I danni da animali randagi restano invece soggetti all’art. 2043 c.c.
Il danneggiato conserva comunque la facoltà di agire ai sensi dell’art. 2043 c.c. contro chi abbia causato il danno con dolo o colpa, anche se estraneo alla relazione con l’animale; il concorso di responsabilità è possibile solo se i titoli sono diversi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2052 c.c. è species dell’illecito aquiliano dell’art. 2043 c.c., con un regime probatorio più favorevole al danneggiato. Si distingue dall’art. 2051 c.c., costruito sulla custodia delle cose, e può concorrere con l’art. 2050 c.c. quando l’animale sia impiegato in un’attività pericolosa, come certe forme di insegnamento dell’equitazione, e con l’art. 2048 c.c. in ambito scolastico e sportivo. Nei sinistri stradali si coordina con l’art. 2054 c.c.: l’animale attaccato a un veicolo ricade nella disciplina della circolazione, l’animale libero nell’art. 2052 c.c. Il concorso del danneggiato è regolato dall’art. 1227 c.c. Per la fauna selvatica rilevano la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ne afferma l’appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e affida la gestione alle Regioni, e le leggi regionali sui fondi di indennizzo.