Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.(29)
3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2054 c.c. si colloca nel titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, tra le ipotesi di responsabilità aggravata che derogano al modello generale dell’art. 2043 c.c. La circolazione dei veicoli è un’attività che espone i terzi a rischi elevati: per questo il legislatore alleggerisce la posizione del danneggiato, che non deve provare la colpa del conducente, e amplia la platea dei responsabili, chiamando a rispondere anche il proprietario del mezzo. La disciplina si salda con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, oggi regolata dal codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Il testo è quello originario del 1942, ma il secondo comma è stato inciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 205, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui escludeva la presunzione di pari concorso quando uno dei veicoli non avesse riportato danni.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in quattro regole:
La nozione di circolazione è ampia: comprende non solo il movimento su strade pubbliche o aree equiparate, ma anche la fermata, la sosta e le operazioni a esse connesse. Danneggiati tutelati sono i terzi, compresi pedoni e trasportati, quale che sia il titolo del trasporto.
Profili applicativi
Nei giudizi da sinistro stradale la questione centrale è il rapporto tra il primo e il secondo comma. La presunzione di pari colpa ha natura sussidiaria: opera solo quando le prove non consentono di ricostruire la dinamica o di graduare le colpe. Se il giudice accerta in concreto il contributo di ciascuno, deve ripartire la responsabilità in base a quell’accertamento. L’accertata colpa di un conducente, però, non libera automaticamente l’altro: occorre verificare che questi abbia osservato le regole di circolazione e di prudenza, o che la condotta del primo sia stata causa esclusiva o assorbente dell’evento. Anche infrazioni gravi, come l’invasione della corsia opposta, non dispensano dall’esame della condotta dell’altro conducente.
Quanto al proprietario, errore frequente è ritenere sufficiente la prova che il veicolo circolasse senza il suo consenso o a sua insaputa: serve la dimostrazione di aver adottato misure concrete e idonee a impedire l’uso del mezzo. Lasciare le chiavi a disposizione, o affidare l’auto a un familiare patentato che la cede a terzi, non basta. Il furto denunciato, al contrario, è il caso tipico di circolazione contro la volontà del proprietario, con conseguente intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Sul piano processuale, il danneggiato agisce di regola direttamente contro l’assicuratore (art. 144 d.lgs. n. 209/2005), con litisconsorzio necessario del responsabile del danno, previa richiesta stragiudiziale e decorso dello spatium deliberandi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2054 c.c. va coordinato con l’art. 2043 c.c., che resta applicabile ai veicoli su rotaia e a ogni ipotesi non coperta dalle presunzioni, e con l’art. 2055 c.c., che regola la solidarietà tra più responsabili e la ripartizione interna. Il concorso del danneggiato, pedone o conducente, riduce il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. La prescrizione è biennale per i danni da circolazione (art. 2947, secondo comma, c.c.), salvo il termine più lungo se il fatto costituisce reato. Sul versante speciale rilevano gli artt. 122, 144, 148 e 283 del d.lgs. n. 209/2005 (obbligo assicurativo, azione diretta, procedura di risarcimento, Fondo di garanzia), l’art. 196 del codice della strada sulla solidarietà del proprietario per le sanzioni amministrative e, per i danni da prodotto difettoso, gli artt. 114 e seguenti del codice del consumo.