Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.(29)

3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Testo in vigore dal 4 marzo 1973

Note di aggiornamento

Aggiornamento (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2054 c.c. si colloca nel titolo IX del libro quarto, dedicato ai fatti illeciti, tra le ipotesi di responsabilità aggravata che derogano al modello generale dell’art. 2043 c.c. La circolazione dei veicoli è un’attività che espone i terzi a rischi elevati: per questo il legislatore alleggerisce la posizione del danneggiato, che non deve provare la colpa del conducente, e amplia la platea dei responsabili, chiamando a rispondere anche il proprietario del mezzo. La disciplina si salda con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, oggi regolata dal codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Il testo è quello originario del 1942, ma il secondo comma è stato inciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 205, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui escludeva la presunzione di pari concorso quando uno dei veicoli non avesse riportato danni.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in quattro regole:

  • responsabilità del conducente (primo comma): chi guida un veicolo senza guida di rotaie risponde dei danni a persone o cose prodotti dalla circolazione, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria è rigorosa e richiede la dimostrazione di una condotta conforme alle regole del codice della strada e di comune prudenza;
  • presunzione di pari concorso (secondo comma): nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia contribuito in egual misura al danno subito dai singoli veicoli;
  • responsabilità solidale del proprietario (terzo comma), o in sua vece dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio, che si libera solo provando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà; la medesima posizione è attribuita dal codice della strada al locatario in leasing;
  • responsabilità per vizi di costruzione e difetti di manutenzione (quarto comma): per tali danni i soggetti indicati rispondono in ogni caso, senza possibilità di prova liberatoria.

La nozione di circolazione è ampia: comprende non solo il movimento su strade pubbliche o aree equiparate, ma anche la fermata, la sosta e le operazioni a esse connesse. Danneggiati tutelati sono i terzi, compresi pedoni e trasportati, quale che sia il titolo del trasporto.

Profili applicativi

Nei giudizi da sinistro stradale la questione centrale è il rapporto tra il primo e il secondo comma. La presunzione di pari colpa ha natura sussidiaria: opera solo quando le prove non consentono di ricostruire la dinamica o di graduare le colpe. Se il giudice accerta in concreto il contributo di ciascuno, deve ripartire la responsabilità in base a quell’accertamento. L’accertata colpa di un conducente, però, non libera automaticamente l’altro: occorre verificare che questi abbia osservato le regole di circolazione e di prudenza, o che la condotta del primo sia stata causa esclusiva o assorbente dell’evento. Anche infrazioni gravi, come l’invasione della corsia opposta, non dispensano dall’esame della condotta dell’altro conducente.

Quanto al proprietario, errore frequente è ritenere sufficiente la prova che il veicolo circolasse senza il suo consenso o a sua insaputa: serve la dimostrazione di aver adottato misure concrete e idonee a impedire l’uso del mezzo. Lasciare le chiavi a disposizione, o affidare l’auto a un familiare patentato che la cede a terzi, non basta. Il furto denunciato, al contrario, è il caso tipico di circolazione contro la volontà del proprietario, con conseguente intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Sul piano processuale, il danneggiato agisce di regola direttamente contro l’assicuratore (art. 144 d.lgs. n. 209/2005), con litisconsorzio necessario del responsabile del danno, previa richiesta stragiudiziale e decorso dello spatium deliberandi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 novembre 2021, n. 36647: la presunzione di eguale concorso ha funzione sussidiaria e non opera quando la dinamica del sinistro sia stata ricostruita e a ciascun conducente possa attribuirsi uno specifico contributo causale; nello scontro tra veicoli ciascuno deve provare la colpa dell’altro, non di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2022, n. 34895: la prova liberatoria può essere raggiunta anche indirettamente, accertando che il comportamento dell’altro conducente, autore di gravi infrazioni, sia stato causa esclusiva o assorbente del sinistro; il giudice deve interrogarsi su tale idoneità prima di ripartire al cinquanta per cento.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672: l’accertamento della colpa esclusiva di un conducente e della guida regolare dell’altro libera quest’ultimo sia dalla presunzione del secondo comma sia dall’onere del primo comma.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 luglio 2024, n. 20714: anche quando risulti la condotta colposa di uno solo dei conducenti, per attribuirgli la causa esclusiva occorre accertare che l’altro abbia rispettato le regole di circolazione e prudenza; elementi concreti di colpa non impediscono il ricorso alla presunzione quando non sia possibile misurare l’incidenza di ciascuna condotta.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 27 maggio 2025, n. 14181: l’invasione della semicarreggiata opposta non comporta di per sé la colpa esclusiva di chi l’ha compiuta, occorrendo accertare la piena regolarità della condotta dell’altro conducente.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 28 marzo 2022, n. 9948: la circolazione comprende arresto e sosta, anche in relazione all’ingombro del veicolo e alle operazioni connesse alla fermata; vi rientra la caduta su un pedone di un motoveicolo che non mantiene la posizione di sosta.
  • Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2018, n. 5180: per vincere la responsabilità solidale il proprietario deve provare un comportamento ostativo specifico e cautele tali da non poter essere superate; non bastano l’assenza fisica o una generica contrarietà all’uso del mezzo.
  • Cassazione civile, sez. III, 22 agosto 2007, n. 17848: i principi dell’art. 2054 c.c. si applicano anche ai trasportati, a qualunque titolo; la responsabilità solidale del proprietario sussiste sia che la colpa del conducente sia presunta sia che sia accertata in concreto ex art. 2043 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 2054 c.c. va coordinato con l’art. 2043 c.c., che resta applicabile ai veicoli su rotaia e a ogni ipotesi non coperta dalle presunzioni, e con l’art. 2055 c.c., che regola la solidarietà tra più responsabili e la ripartizione interna. Il concorso del danneggiato, pedone o conducente, riduce il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. La prescrizione è biennale per i danni da circolazione (art. 2947, secondo comma, c.c.), salvo il termine più lungo se il fatto costituisce reato. Sul versante speciale rilevano gli artt. 122, 144, 148 e 283 del d.lgs. n. 209/2005 (obbligo assicurativo, azione diretta, procedura di risarcimento, Fondo di garanzia), l’art. 196 del codice della strada sulla solidarietà del proprietario per le sanzioni amministrative e, per i danni da prodotto difettoso, gli artt. 114 e seguenti del codice del consumo.