Art. 2055 c.c. Responsabilità solidale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2055 c.c., collocato nel titolo IX del libro quarto dedicato ai fatti illeciti, regola l’ipotesi in cui un medesimo danno sia riconducibile a più soggetti. La norma persegue un obiettivo preciso: rafforzare la garanzia del danneggiato, che può pretendere l’intero risarcimento da ciascuno dei responsabili senza dover ricostruire e dimostrare la quota di danno imputabile a ognuno, né sopportare il rischio dell’insolvenza di alcuno di essi.
Il peso economico del risarcimento viene poi redistribuito all’interno del gruppo dei corresponsabili, secondo criteri di gravità della colpa e di efficienza causale. La disposizione separa così due piani: il rapporto esterno con il danneggiato, governato dalla solidarietà, e il rapporto interno tra i coobbligati, governato dal regresso.
Contenuto della disposizione
Il primo comma pone il presupposto della solidarietà: il fatto dannoso deve essere imputabile a più persone. La giurisprudenza intende l’unicità del fatto in senso relativo e con riferimento al danneggiato: è sufficiente che più condotte, anche autonome, distinte e prive di collegamento psicologico, abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento di danno. La norma esprime, sul piano civile, il principio di equivalenza delle cause di cui all’art. 41 c.p.: il nesso causale è escluso per uno dei concorrenti solo quando un altro antecedente abbia avuto efficacia determinante e assorbente, riducendo gli altri a mere occasioni.
Il secondo comma attribuisce a chi ha risarcito l’intero danno l’azione di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata da due parametri concorrenti: la gravità della rispettiva colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il terzo comma introduce una presunzione di pari colpa per il caso di dubbio, che opera come criterio residuale di ripartizione per quote uguali.
Gli effetti della solidarietà sono quelli generali delle obbligazioni solidali passive (artt. 1292 ss. c.c.): il pagamento di uno libera tutti, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti contro un condebitore valgono anche verso gli altri (art. 1310 c.c.), e il regresso si divide tra i coobbligati secondo le rispettive parti (art. 1299 c.c.).
Profili applicativi
Nella prassi la norma trova applicazione costante nei sinistri stradali con più veicoli coinvolti, nella responsabilità sanitaria (struttura e medici), negli appalti (appaltatore, direttore dei lavori, progettista) e nei danni finanziari (intermediari, promotori, autorità di vigilanza). La solidarietà opera anche quando i titoli di responsabilità sono diversi, contrattuale per uno ed extracontrattuale per un altro, perché ciò che conta è l’unicità del danno.
Sul piano processuale il danneggiato può convenire uno solo dei responsabili: tra i coobbligati solidali non vi è litisconsorzio necessario. Il convenuto che voglia far accertare la graduazione delle colpe deve proporre una domanda espressa e tempestiva di accertamento in funzione del regresso; le difese con cui nega la propria responsabilità verso il danneggiato non bastano, e la domanda non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Nel giudizio di regresso l’onere della prova segue la presunzione di pari colpa: chi chiede più della metà deve dimostrare la maggiore colpa dell’altro, chi resiste a una richiesta pari alla metà deve provare la propria minore colpa o la sua assenza. La prescrizione del regresso decorre dal pagamento che estingue l’obbligazione verso il danneggiato, non dal fatto dannoso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2055 c.c. si integra con l’art. 2043 c.c., clausola generale della responsabilità aquiliana, e con le ipotesi di responsabilità per fatto altrui o oggettiva (artt. 2047-2054 c.c.), nelle quali più soggetti possono rispondere del medesimo danno. Dall’art. 1227 c.c., che regola il concorso del fatto colposo del danneggiato e riduce il risarcimento, si distingue perché qui concorrono più danneggianti. La disciplina generale delle obbligazioni solidali (artt. 1292-1313 c.c.) regola pagamento, regresso, interruzione della prescrizione ed effetti della transazione. In ambito penale, l’art. 187 c.p. prevede la solidarietà tra i condannati per lo stesso reato, senza escludere ipotesi diverse di solidarietà civile.