Art. 307 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Alle sezioni lavori presso i compartimenti è affidata, oltre la gestione tecnico-amministrativa, la vigilanza sulla buona conservazione delle case e sulla osservanza delle condizioni di concessione e dei patti di locazione e delle disposizioni emanate per l’ordine e per la pulizia degli alloggi, accessori e pertinenze.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.