Art. 304 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le attribuzioni concernenti l’acquisto o la costruzione e la gestione delle case, sono deferite al Direttore generale ed ai comitati compartimentali d’esercizio delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 305 e 306.