Art. 308 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l’importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte, della quota prevista dall’art. 309, delle spese di amministrazione, di custodia, d’illuminazione, di acqua potabile e riscaldamento nonché di una quota per avvicinare gradualmente i canoni relativi alle case suddette agli affitti pagati nelle case similari di proprietà privata.

2. Alla scadenza di ogni biennio si dovrà procedere alla revisione dei coefficienti base del canone stesso per ragguagliare ai risultati di tale revisione i canoni del biennio successivo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.