Art. 302 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilità degli introiti e delle spese della gestione case, da cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall’art. 298 e deve tenere inoltre in evidenza le annualità di reintegrazione secondo il disposto dell’art. 297 (comma 3°).

2. Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla Cassa depositi o prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case.

3. Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.