Art. 306 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. I comitati d’esercizio presso i compartimenti:
2. danno parere sulla effettiva necessità di provvedere alloggi per il personale;
3. propongono al Direttore generale l’acquisto di fabbricati adattabili a case economiche;
4. determinano la misura dei canoni di concessione secondo le norme emanate dal Direttore generale;
5. esaminano le domande di richiesta di alloggio e le domande per affitto di pertinenze o di locali accessori, predispongono la graduatoria degli aspiranti alla casa ed esprimono parere sui ricorsi dei concessionari, dei locatari e degli aspiranti;
6. fanno al Direttore generale le proposte che ritengono utili alla gestione;
7. esplicano le altre funzioni che fossero ad essi affidate dal Direttore generale.