Art. 306 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I comitati d’esercizio presso i compartimenti:

2. danno parere sulla effettiva necessità di provvedere alloggi per il personale;

3. propongono al Direttore generale l’acquisto di fabbricati adattabili a case economiche;

4. determinano la misura dei canoni di concessione secondo le norme emanate dal Direttore generale;

5. esaminano le domande di richiesta di alloggio e le domande per affitto di pertinenze o di locali accessori, predispongono la graduatoria degli aspiranti alla casa ed esprimono parere sui ricorsi dei concessionari, dei locatari e degli aspiranti;

6. fanno al Direttore generale le proposte che ritengono utili alla gestione;

7. esplicano le altre funzioni che fossero ad essi affidate dal Direttore generale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.