Art. 305 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Direttore generale dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

2. delibera in merito allo proposte, da sottoporsi al Ministro, sui programmi riguardanti: le località ove debbano acquistarsi o costruirsi le case, il numero approssimativo degli alloggi, il tipo dei medesimi per ogni località nonché le spese in base ai progetti esecutivi e le proposte per lavori che, per importo, eccedano la sua competenza;

3. approva i progetti esecutivi e le proposte di lavori che, per importo, rientrano nella sua competenza;

4. stabilisce il reddito che deve ricavarsi dai fabbricati acquistati o costruiti ed emana le norme per la determinazione dei canoni per concessione degli alloggi ed affitto di pertinenze e locali accessori nonché le norme per la disciplina delle concessioni e per i servizi di portineria;

5. delibera sui mezzi per eliminare eventuali passività del bilancio e determina la percentuale delle entrate dovute all’Amministrazione ferroviaria per tutte le spese della gestione;

6. adotta, in genere, i provvedimenti che siano suggeriti dalla esperienza.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.