Art. 301 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione ed il collaudo dei lavori riguardanti la costruzione delle case, sono affidati all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale provvede, con separata gestione, al funzionamento tecnico ed amministrativo dell’azienda.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.