Art. 298 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Cassa depositi e prestiti accreditano il fondo dei residui attivi per le pensioni e sussidi e per l’Opera di previdenza del personale ferroviario, delle somme impiegate nell’acquisto o nella costruzione di case man mano che ne viene effettuato il prelevamento.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.