Art. 294 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilità di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell’art. 293 salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi e da quelli dell’Opera di previdenza del personale ferroviario medesimo, allo stesso tasso di interesse annuo fissato per le somme suddette e salvo quanto disposto nell’art. 295.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.