Art. 296 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Sui fondi investiti a sensi dell’art. 293 lett. a), b), c) al tasso del 3,75 per cento per l’acquisto o la costruzione di nuove case nel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922, l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato contribuisce al parziale pagamento degli interessi nella misura del 2,50 per cento. L’importo di questi contributi è iscritto nella parte ordinaria del bilancio dell’Amministrazione stessa.