Art. 300 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il Ministro per le comunicazioni, su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le località nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme da erogarsi in ciascuna di dette località.
2. Le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolato dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori ed impianti ferroviari da eseguirsi dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato.