Art. 303 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato accredita mensilmente in conto corrente fruttifero tutti gli introiti effettuati per conto della gestione case tenendo distinti quelli relativi ai canoni di concessione ed agli affitti, e addebita nello stesso modo il conto suddetto di tutte le spese che sono a carico della gestione medesima.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.