Art. 295 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. La Cassa depositi o prestiti è autorizzata, coi fondi da essa amministrati compresi quelli degli istituti di previdenza, a consentire all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dietro sua richiesta, erogazione di somme fino al limite di lire 70 milioni da corrispondersi nella misura massima di 20 milioni per l’esercizio finanziario 1931-32 e di 50 milioni per l’esercizio 1932-33, salvo rimborso da parte dell’Amministrazione medesima in 35 annualità decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 1933 e dal l° gennaio 1934.

2. Tali annualità, comprensive di capitale e degli interessi al tasso del 6 per cento annuo ridotto al 4,50 per cento dal 1° gennaio 1935, sono pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno ed iscritte nel bilancio dell’Amministrazione predetta. Sulle somministrazioni effettuate prima dell’inizio dell’ammortamento la Cassa depositi e prestiti trattiene gli interessi dalla data delle somministrazioni stesse fino al 31 dicembre immediatamente successivo.

3. Le somme come sopra erogate sono investite dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in conto di 20 milioni per le costruzioni di cui all’art. 293, lett. h) ed in conto di 50.000.000 per le costruzioni di cui allo stesso art. 291 lettere e), f), g), in quanto manchino disponibilità liquide sufficienti sui residui attivi del Fondo pensioni o sussidi e di quello dell’Opera di previdenza del personale ferroviario.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.