Inadimplenti non est adimplendum

Verso chi non adempie un contratto non bisogna adempiere. Si tratta della eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ. per cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.