Art. 35 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 35 Cost. apre il titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e costituisce la disposizione di apertura dello statuto costituzionale del lavoro. Esso sviluppa, sul piano dei rapporti economici, le premesse poste dai principi fondamentali: l’art. 1 Cost., che fonda la Repubblica democratica sul lavoro, e l’art. 4 Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendono effettivo. La norma esprime la scelta del Costituente di considerare il lavoro non soltanto come oggetto di scambio contrattuale, ma come strumento di realizzazione della persona e di partecipazione all’organizzazione economica e sociale del Paese, in coerenza con il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale enunciato dall’art. 3, secondo comma, Cost.

Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione. Il suo contenuto si è tuttavia arricchito per effetto dell’integrazione europea e del diritto internazionale del lavoro, cui la stessa disposizione rinvia quando impegna la Repubblica a favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali in materia.

Contenuto della disposizione

L’articolo si articola in quattro commi, ciascuno con un oggetto distinto:

  • tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (primo comma): la protezione non è riservata al lavoro subordinato, ma si estende al lavoro autonomo, professionale, imprenditoriale minore, pubblico e privato, nazionale e svolto all’estero;
  • formazione ed elevazione professionale (secondo comma): la Repubblica deve curare la crescita delle competenze dei lavoratori, compito oggi ripartito tra Stato e Regioni nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale;
  • dimensione internazionale (terzo comma): impegno a promuovere accordi e organizzazioni internazionali diretti ad affermare e regolare i diritti del lavoro, quale fondamento costituzionale della partecipazione italiana all’Organizzazione internazionale del lavoro e della ratifica delle relative convenzioni;
  • libertà di emigrazione e tutela del lavoro italiano all’estero (quarto comma): la libertà di emigrare è riconosciuta salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e la Repubblica assume la protezione dei lavoratori italiani che operano fuori dai confini nazionali.

Si tratta in larga parte di una norma di principio, cioè di una disposizione che fissa un obiettivo vincolante per il legislatore senza attribuire, di per sé, pretese immediatamente azionabili dal singolo. Essa opera soprattutto come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, di regola in combinazione con gli artt. 3 e 4 Cost., e come criterio di interpretazione conforme della legislazione ordinaria.

Profili applicativi

Nella pratica, l’art. 35 Cost. viene invocato soprattutto nei giudizi in via incidentale per contestare discipline che riducono la protezione del lavoratore o introducono differenziazioni tra categorie. La giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore un ampio margine di apprezzamento: la tutela del lavoro non impone una disciplina uniforme, e sono ammesse regole diverse quando trovano giustificazione nella diversa natura dei rapporti (lavoro domestico, piccole imprese, datori di lavoro non imprenditori). Il limite è costituito dai principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

Un errore frequente consiste nel prospettare l’art. 35 Cost. come fonte autonoma di un diritto soggettivo a un determinato trattamento: la Corte ha chiarito che esso non aggiunge garanzie specifiche rispetto all’art. 4 Cost., sicché la censura va costruita evidenziando un’irragionevole disparità o un’inadeguatezza della tutela. Ambiti di particolare rilievo sono la disciplina dei licenziamenti, l’accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti alle professioni e le tutele previdenziali e assicurative dei lavoratori impiegati all’estero.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 19 maggio 2022, n. 125: il diritto a non essere ingiustamente licenziato trova fondamento negli artt. 4 e 35 Cost. e nella speciale tutela che l’art. 1 Cost. riserva al lavoro; il legislatore, pur libero di scegliere i rimedi, deve assicurarne l’adeguatezza nel rispetto di eguaglianza e ragionevolezza, e la reintegrazione non è l’unico modello possibile.
  • Corte costituzionale, ord. 17 novembre 1982, n. 189: l’art. 35 Cost. è norma di principio che non appresta al lavoratore tutele ulteriori e specifiche rispetto a quelle già desumibili dall’art. 4 Cost.
  • Corte costituzionale, 15 gennaio 1976, n. 9: gli artt. 4, 31 e 35 Cost. vietano limiti discriminatori all’accesso e alla conservazione del lavoro, ma non impediscono discipline differenziate per rapporti di natura peculiare, come il lavoro domestico, quando mirano a bilanciare interessi contrapposti.
  • Corte costituzionale, 19 giugno 1975, n. 152: la previsione di soglie dimensionali diverse per l’applicazione della tutela reale contro il licenziamento nelle imprese agricole e in quelle industriali e commerciali non contrasta con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., trovando giustificazione nelle differenze organizzative tra le imprese.
  • Corte costituzionale, 3 luglio 2026, n. 119: lo straniero extra UE regolarmente soggiornante e abilitato al lavoro è equiparabile al cittadino ai fini degli artt. 3, 4 e 35 Cost.; è perciò illegittimo subordinare la sua iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici alla condizione di reciprocità, misura inidonea e sproporzionata.
  • Corte costituzionale, 26 gennaio 1957, n. 26: la libertà di emigrazione non è assoluta e ammette limiti legali; le norme che puniscono l’intermediazione lucrativa nell’emigrazione non limitano il diritto di emigrare, ma proteggono gli aspiranti emigranti da speculazioni.
  • Corte costituzionale, 30 dicembre 1985, n. 369: la tutela del lavoro italiano all’estero è uno dei principi fondamentali della Costituzione; è illegittima la mancata previsione delle assicurazioni obbligatorie per il lavoratore italiano che opera all’estero alle dipendenze di imprese italiane.
  • Corte costituzionale, 27 giugno 1984, n. 180: in materia valutaria, è irragionevole escludere dal regime di favore il lavoro autonomo svolto all’estero, riconosciuto invece al lavoro dipendente e artigiano, poiché l’art. 35 Cost. tutela il lavoro italiano all’estero in tutte le sue forme.

Rapporti con altre norme

L’art. 35 Cost. si legge in stretta connessione con l’art. 1 Cost. (lavoro come fondamento della Repubblica) e con l’art. 4 Cost. (diritto al lavoro e dovere di svolgere un’attività che concorra al progresso della società). Le disposizioni successive ne specificano il contenuto: l’art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata e sufficiente, sull’orario e sul riposo; l’art. 37 Cost. sulla parità della lavoratrice e sulla tutela del lavoro minorile; l’art. 38 Cost. sulla previdenza e sull’assistenza; gli artt. 39 e 40 Cost. sulla libertà sindacale e sul diritto di sciopero. Il secondo comma dialoga con l’art. 117 Cost., che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di istruzione e formazione professionale. Il terzo comma si collega agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost., che aprono l’ordinamento agli obblighi internazionali ed europei. Il quarto comma va coordinato con l’art. 16, secondo comma, Cost., che garantisce la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi. Sul piano della legislazione ordinaria, il principio trova attuazione nello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e nella disciplina dei licenziamenti.