Art. 37 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 37 Cost. si colloca nel titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e completa la disciplina costituzionale del lavoro avviata dagli artt. 35 e 36 Cost. La norma protegge due categorie che la Costituente considerava esposte a sfruttamento e discriminazione: le donne lavoratrici e i minori.

La disposizione declina nel rapporto di lavoro il principio di eguaglianza dell’art. 3 Cost., sia in senso formale, imponendo la parità di diritti e di retribuzione, sia in senso sostanziale, chiedendo alla legge di rimuovere gli ostacoli che la maternità può opporre alla realizzazione professionale della donna. Il testo non è stato modificato, ma la sua lettura è profondamente mutata: il riferimento alla essenziale funzione familiare della donna, interpretato in origine come fondamento di trattamenti differenziati, è stato progressivamente riletto alla luce della parità tra i coniugi e della condivisione dei compiti di cura tra entrambi i genitori.

Contenuto della disposizione

Il primo comma contiene tre precetti:

  • parità di diritti tra lavoratrice e lavoratore, in tutte le fasi del rapporto: accesso, svolgimento e cessazione;
  • parità di retribuzione a parità di lavoro, che integra la garanzia della retribuzione proporzionata e sufficiente dell’art. 36 Cost.;
  • condizioni di lavoro compatibili con i compiti familiari e speciale adeguata protezione della madre e del bambino, che legittima misure di tutela della maternità.

Il secondo comma pone una riserva di legge sul limite minimo di età per il lavoro salariato, oggi fissato in sedici anni in coerenza con l’obbligo di istruzione. Il terzo comma impone alla Repubblica di tutelare il lavoro dei minori con norme speciali e garantisce loro la parità di retribuzione a parità di lavoro.

La protezione della maternità, secondo la Corte costituzionale, non riguarda soltanto la salute fisica della madre e del figlio, ma l’intero rapporto relazionale e affettivo che si sviluppa nei primi mesi di vita del bambino; ne discende che la legge deve impedire che dalla maternità derivino conseguenze negative o discriminatorie per la lavoratrice.

Profili applicativi

La norma ha guidato l’evoluzione della legislazione sulla tutela della maternità e paternità, oggi raccolta nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e sul divieto di discriminazioni di genere, contenuto nel d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità). Nella pratica forense le questioni più ricorrenti riguardano la nullità del licenziamento intimato durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, le dimissioni della lavoratrice madre, che richiedono convalida, e le discriminazioni retributive o di carriera.

È utile ricordare che le misure di favore per la donna sono legittime solo se collegate alla tutela della maternità o alla funzione di cura; trattamenti differenziati fondati su presunte minori attitudini, come il divieto generalizzato di lavoro notturno o l’età di licenziamento anticipata, sono stati dichiarati incostituzionali. Al contrario, i benefici di cura sono stati progressivamente estesi al padre, nell’interesse del figlio. Nelle controversie in materia di parità retributiva va considerata anche la diretta applicabilità dell’art. 157 TFUE, che può rendere superflua la questione di costituzionalità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 18 giugno 1986, n. 137: la parità tra lavoratrice e lavoratore ha contenuto ampio e copre accesso, svolgimento e cessazione del rapporto; venute meno le ragioni che giustificavano età diverse, è illegittimo consentire il licenziamento della donna al compimento dei cinquantacinque anni anziché dei sessanta previsti per l’uomo.
  • Corte costituzionale, 24 luglio 1986, n. 210: il divieto generalizzato di lavoro notturno per le donne di qualunque età contrasta con il primo comma, restando salve le sole eccezioni giustificate dalla tutela della madre e del bambino.
  • Corte costituzionale, 8 febbraio 1991, n. 61: la protezione della maternità comprende le esigenze relazionali e affettive del bambino; è perciò insufficiente la mera inefficacia temporanea del licenziamento intimato durante gravidanza e puerperio, che deve invece essere nullo.
  • Corte costituzionale, 15 luglio 1991, n. 341: gli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. mirano a una tutela completa dell’interesse del minore attraverso la partecipazione paritaria di entrambi i genitori; è illegittimo negare al padre affidatario l’astensione dal lavoro nei primi tre mesi dall’ingresso del minore in famiglia, in alternativa alla moglie.
  • Corte costituzionale, 21 aprile 1993, n. 179: superata la rigida distinzione dei ruoli tra coniugi, i riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino rispondono a ogni forma di assistenza e devono spettare anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre consenziente.
  • Corte costituzionale, 30 giugno 1999, n. 270: in caso di parto prematuro, la decorrenza rigida del congedo obbligatorio dalla data del parto non assicura adeguata tutela a madre e bambino, perché la madre deve riprendere il lavoro proprio quando il figlio, dimesso dall’ospedale, necessita di assistenza a casa.
  • Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 275: costituisce discriminazione di genere l’onere, imposto solo alla lavoratrice, di comunicare in anticipo la volontà di proseguire il rapporto oltre l’età pensionabile per conservare la tutela contro i licenziamenti; l’età lavorativa deve essere uguale per uomo e donna.
  • Corte costituzionale, 6 luglio 1989, n. 374: la tutela della funzione familiare giustifica benefici riservati alla lavoratrice per il collocamento anticipato a riposo, come l’aumento figurativo del servizio, in quanto diretti a un valore costituzionalmente protetto e non discriminatori per l’uomo.

Rapporti con altre norme

L’art. 37 si integra con l’art. 3 Cost. (eguaglianza formale e sostanziale), con gli artt. 29, 30 e 31 Cost. (famiglia, eguaglianza dei coniugi, tutela della maternità e dell’infanzia), con gli artt. 35 e 36 Cost. (tutela del lavoro e retribuzione) e con l’art. 51 Cost. (pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici). Sul piano civilistico rilevano l’art. 2110 c.c. (sospensione del rapporto per gravidanza e puerperio) e gli artt. 143 e 144 c.c. (parità tra coniugi). La disciplina attuativa si trova nel d.lgs. n. 151 del 2001, nel d.lgs. n. 198 del 2006 e, per i minori, nella legge 17 ottobre 1967, n. 977. A livello sovranazionale operano l’art. 157 TFUE, la direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento, l’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 8 della Carta sociale europea.