Art. 45 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 45 Cost. appartiene al titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e segue le norme sull’iniziativa economica (art. 41 Cost.), sulla proprietà (artt. 42-44 Cost.) e precede quelle sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (art. 46 Cost.) e sul risparmio (art. 47 Cost.). La disposizione esprime un favore costituzionale per due forme di attività economica considerate portatrici di valori ulteriori rispetto al profitto: la cooperazione mutualistica e l’artigianato.
Mentre per l’iniziativa economica privata l’utilità sociale opera come limite esterno, alla cooperazione la Costituzione “riconosce” una funzione sociale, ritenendola connaturata a un modello organizzativo che diffonde la gestione democratica dell’impresa e distribuisce più equamente il risultato della produzione. L’artigianato è invece tutelato per il suo legame con il lavoro personale, con le tradizioni produttive e con il tessuto delle piccole imprese. L’articolo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.
Contenuto della disposizione
Il primo comma contiene tre elementi:
Il secondo comma affida alla legge la tutela e lo sviluppo dell’artigianato. La nozione di impresa artigiana è fissata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull’artigianato), mentre la promozione del settore è oggi in larga parte affidata alle Regioni, cui spetta la competenza residuale in materia ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
Profili applicativi
La norma ha natura programmatica: non attribuisce ai singoli pretese immediatamente azionabili, ma orienta la discrezionalità del legislatore e funge da parametro nel giudizio di costituzionalità, quasi sempre insieme all’art. 3 Cost. Le questioni ricorrenti riguardano tre ambiti. Il primo è quello dei benefici fiscali: la Corte riconosce ampia discrezionalità al legislatore, sindacabile solo per palese arbitrarietà, e non impone di estendere le agevolazioni a soggetti che presentino soltanto alcune analogie con le cooperative. Il secondo riguarda le tutele differenziate per i crediti delle cooperative di produzione e lavoro, assimilati per certi aspetti ai crediti da lavoro. Il terzo concerne la vigilanza, disciplinata dal d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e dagli artt. 2545-quaterdecies e seguenti c.c.: i controlli sono imposti dalla Costituzione, ma le sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità.
Nella pratica, è frequente l’errore di invocare l’art. 45 Cost. come fonte autonoma di diritti del socio o della cooperativa in controversie ordinarie: la norma rileva solo quando la disciplina legislativa compromette effettivamente la funzione sociale della cooperazione o il favore per l’artigianato. Quanto all’artigianato, occorre distinguere la nozione rilevante ai fini della disciplina di settore da quella rilevante per materie riservate allo Stato, come la previdenza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Sul piano costituzionale, l’art. 45 Cost. completa l’art. 41 Cost., che garantisce l’iniziativa economica e ne consente l’indirizzo a fini sociali, e si collega agli artt. 1, 4 e 35 Cost. sulla tutela del lavoro e all’art. 3, secondo comma, Cost., per la funzione di eguaglianza sostanziale della mutualità. Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di cooperazione e artigianato si ricava dall’art. 117 Cost. Sul piano ordinario, la disciplina delle società cooperative è contenuta negli artt. 2511-2548 c.c.: l’art. 2512 c.c. definisce la cooperativa a mutualità prevalente, l’art. 2514 c.c. fissa i requisiti statutari (limiti alla distribuzione dei dividendi, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici), gli artt. 2545-quaterdecies e seguenti c.c. regolano vigilanza, gestione commissariale e scioglimento per atto dell’autorità. L’art. 2751-bis, n. 5, c.c. assiste con privilegio i crediti delle cooperative di produzione e lavoro e delle imprese artigiane. L’impresa artigiana è definita dalla legge n. 443 del 1985, in coordinamento con l’art. 2083 c.c. sul piccolo imprenditore.