Art. 38 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 38 Cost. chiude il titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e costituisce il fondamento costituzionale dello Stato sociale in materia di sicurezza sociale. La disposizione traduce in diritti specifici i principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), affidando alla Repubblica il compito di liberare la persona dal bisogno quando questa non sia in grado di provvedervi con il proprio lavoro.
La norma distingue due sistemi di tutela, diversi per destinatari, presupposti e finanziamento: l’assistenza sociale, rivolta a ogni cittadino inabile e privo di mezzi, e la previdenza sociale, riservata ai lavoratori e legata agli eventi che ne riducono o eliminano la capacità di guadagno. Il testo è rimasto immutato dal 1948; le sue concrete declinazioni sono state affidate a una legislazione ordinaria in continua evoluzione, dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, sull’invalidità pensionabile, alla legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha introdotto il sistema contributivo e l’assegno sociale, fino alle leggi annuali di bilancio che regolano la perequazione delle pensioni.
Contenuto della disposizione
I cinque commi delineano un sistema articolato:
I diritti sanciti sono diritti sociali finanziariamente condizionati: richiedono l’intervento del legislatore per essere attuati e ne lasciano a questo la misura, entro il limite invalicabile del loro nucleo essenziale.
Profili applicativi
Nella pratica forense l’art. 38 Cost. rileva soprattutto come parametro di legittimità costituzionale delle leggi previdenziali e assistenziali. Il contenzioso più frequente riguarda la rivalutazione automatica delle pensioni (perequazione), i limiti di reddito per l’accesso alle prestazioni assistenziali, i requisiti di cittadinanza o residenza imposti agli stranieri e la misura dei servizi per l’istruzione degli alunni con disabilità.
Chi intenda sollecitare una questione di legittimità costituzionale deve tenere presente che la Corte riconosce al legislatore un’ampia discrezionalità nel bilanciamento tra adeguatezza delle prestazioni ed equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), e interviene soltanto in presenza di scelte manifestamente irragionevoli o lesive del nucleo minimo del diritto. L’errore ricorrente è invocare l’art. 38 Cost. come garanzia di un determinato importo o di un aggancio automatico della pensione alla retribuzione: la disposizione assicura l’adeguatezza complessiva del trattamento, non la conservazione di ogni singola componente. Diverso è il caso dei servizi essenziali per le persone con disabilità, per i quali la giurisprudenza ha affermato che il vincolo di bilancio non può comprimere il contenuto minimo della prestazione.
Sul piano probatorio, nelle controversie davanti al giudice del lavoro spetta all’assicurato o all’assistito dimostrare i requisiti sanitari (con accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. per invalidità civile e handicap) e quelli reddituali e contributivi previsti dalla legge.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 38 Cost. va letto insieme all’art. 2 Cost. (doveri di solidarietà), all’art. 3, secondo comma, Cost. (eguaglianza sostanziale) e all’art. 36 Cost., che fonda la retribuzione proporzionata e sufficiente a cui la prestazione previdenziale tende a collegarsi. L’art. 32 Cost. tutela la salute e si intreccia con le prestazioni per invalidità; l’art. 34 Cost. concorre a definire il diritto allo studio delle persone con disabilità; l’art. 31 Cost. orienta le misure a sostegno della famiglia. L’art. 81 Cost. sull’equilibrio di bilancio rappresenta il principale termine di bilanciamento. Dopo la riforma del 2001, l’art. 117, secondo comma, lett. m) e o), Cost. riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la previdenza sociale, mentre l’assistenza rientra nella competenza regionale. Sul piano sovranazionale rilevano la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.