Art. 46 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 46 Cost. chiude il titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e completa il quadro delle norme sul lavoro e sull’impresa. Dopo aver garantito la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la proprietà privata (art. 42 Cost.), la Costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione delle aziende, nella prospettiva di una democrazia economica che non si esaurisce nel conflitto tra capitale e lavoro ma ammette forme di cooperazione organizzata all’interno dell’impresa.

La disposizione si inserisce nel disegno dell’art. 3, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a promuovere l’effettiva partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Due finalità ne orientano la lettura: l’elevazione economica e sociale del lavoro, che esprime il favore costituzionale per la crescita della posizione del lavoratore oltre la mera retribuzione, e l’armonia con le esigenze della produzione, che impedisce di intendere la collaborazione come strumento capace di paralizzare l’efficienza dell’impresa.

Per decenni la norma è rimasta in larga parte inattuata. Un primo segnale legislativo si trova nell’art. 56-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, che chiedeva al Governo una relazione sull’azionariato dei dipendenti e sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell’art. 46 Cost. L’intervento organico è giunto con la legge n. 76 del 2025, dedicata alla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e ai risultati delle imprese, già richiamata dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza più recente sulla rappresentanza sindacale.

Contenuto della disposizione

L’articolo individua:

  • i titolari: i lavoratori, intesi come prestatori di lavoro subordinato inseriti nell’organizzazione dell’impresa, che esercitano il diritto di regola in forma collettiva, attraverso rappresentanze elette o sindacali;
  • l’oggetto: la collaborazione alla gestione delle aziende, cioè la partecipazione ai processi decisionali dell’impresa, che può assumere intensità diverse, dalla semplice informazione alla consultazione fino alla presenza di rappresentanti negli organi di amministrazione o di sorveglianza;
  • la fonte di disciplina: il diritto si esercita «nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi», sicché la disposizione contiene una riserva di legge e affida al legislatore la scelta dei modelli partecipativi;
  • i limiti finalistici: le forme di collaborazione devono essere coerenti con l’elevazione del lavoro e compatibili con le esigenze produttive.

La dottrina prevalente attribuisce alla norma carattere programmatico: essa non attribuisce al singolo una pretesa immediatamente azionabile nei confronti del datore di lavoro, ma vincola il legislatore e orienta l’interpretazione delle norme ordinarie. Resta ferma la distinzione tra partecipazione gestionale, cui l’articolo si riferisce in senso stretto, e partecipazione economica e finanziaria (agli utili e al capitale), che il legislatore ha valorizzato soprattutto con incentivi fiscali e piani di azionariato.

Profili applicativi

Nella pratica la partecipazione si realizza soprattutto attraverso i diritti di informazione e consultazione previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva: procedure di licenziamento collettivo, trasferimento d’azienda, comitati aziendali europei, organismi paritetici in materia di sicurezza. Il contenzioso nasce di frequente dall’inosservanza di questi obblighi procedurali, che può essere fatta valere dalle organizzazioni sindacali anche con il ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970.

Errore ricorrente è invocare l’art. 46 Cost. come fonte diretta di un diritto individuale a ottenere informazioni o a partecipare alle decisioni aziendali: in assenza di una previsione di legge o di contratto collettivo la pretesa non trova fondamento. Altro equivoco è confondere la partecipazione con la rappresentanza sindacale, che risponde all’art. 39 Cost. e alla logica del conflitto e della contrattazione, mentre la collaborazione gestionale presuppone un coinvolgimento nelle scelte dell’impresa.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 5 febbraio 1975, n. 15: la partecipazione dei lavoratori, realizzata attraverso rappresentanze in comitati, commissioni e consigli di amministrazione di enti, trova fondamento nel secondo comma dell’art. 3 Cost.; il legislatore non è tenuto a criteri uniformi nella scelta dei rappresentanti, potendo adeguarli alla struttura e alle finalità di ciascun ente.
  • Corte costituzionale, 9 marzo 1992, n. 87: il criterio del sindacato maggiormente rappresentativo per designare i rappresentanti dei lavoratori negli organi pubblici è coerente con la finalità di imprimere carattere partecipativo alla gestione, ma sono illegittimi i requisiti che escludono un’organizzazione per il solo modello organizzativo prescelto, senza ragionevole giustificazione.
  • Corte costituzionale, 28 marzo 1996, n. 88: è legittima la soppressione delle rappresentanze, anche elettive, del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni pubbliche, con rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di nuove forme di partecipazione all’organizzazione del lavoro.
  • Corte costituzionale, 17 luglio 1975, n. 220: la Costituzione regola i rapporti economici privilegiando il lavoro ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della libertà, secondo un equilibrio che è lo stesso richiamato dall’art. 46 Cost.
  • Corte costituzionale, 30 ottobre 2025, n. 156: la libertà negoziale del datore di lavoro, riflesso della libertà di iniziativa economica, non può tradursi in un ostacolo surrettizio alle prerogative che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori; la Corte ha esteso la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, richiamando anche la legge n. 76 del 2025.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 29 dicembre 2016, n. 27383: quando la fonte collettiva prevede sia l’informazione sia la consultazione, le due fasi esprimono livelli diversi di partecipazione; l’informativa deve precedere la consultazione e la riunione indetta per la prima non assolve anche la seconda.

Rapporti con altre norme

L’art. 46 Cost. va letto con l’art. 3, secondo comma, Cost., che ne fornisce la giustificazione di fondo, e con l’art. 41 Cost., che ne segna il limite nella libertà di iniziativa economica e nei programmi e controlli fissati dalla legge. Si distingue dall’art. 39 Cost., che garantisce la libertà sindacale e la contrattazione collettiva, e dall’art. 45 Cost., che tutela la cooperazione a carattere di mutualità, forma in cui il lavoratore partecipa all’impresa come socio. Sul piano ordinario rilevano lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), la disciplina dei diritti di informazione e consultazione di derivazione europea, la disciplina del coinvolgimento dei lavoratori nella società europea, il sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-octies ss. c.c.), che si presta a ospitare rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e la legge n. 76 del 2025.