Art. 46 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 46 Cost. chiude il titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e completa il quadro delle norme sul lavoro e sull’impresa. Dopo aver garantito la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la proprietà privata (art. 42 Cost.), la Costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione delle aziende, nella prospettiva di una democrazia economica che non si esaurisce nel conflitto tra capitale e lavoro ma ammette forme di cooperazione organizzata all’interno dell’impresa.
La disposizione si inserisce nel disegno dell’art. 3, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a promuovere l’effettiva partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Due finalità ne orientano la lettura: l’elevazione economica e sociale del lavoro, che esprime il favore costituzionale per la crescita della posizione del lavoratore oltre la mera retribuzione, e l’armonia con le esigenze della produzione, che impedisce di intendere la collaborazione come strumento capace di paralizzare l’efficienza dell’impresa.
Per decenni la norma è rimasta in larga parte inattuata. Un primo segnale legislativo si trova nell’art. 56-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, che chiedeva al Governo una relazione sull’azionariato dei dipendenti e sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell’art. 46 Cost. L’intervento organico è giunto con la legge n. 76 del 2025, dedicata alla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e ai risultati delle imprese, già richiamata dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza più recente sulla rappresentanza sindacale.
Contenuto della disposizione
L’articolo individua:
La dottrina prevalente attribuisce alla norma carattere programmatico: essa non attribuisce al singolo una pretesa immediatamente azionabile nei confronti del datore di lavoro, ma vincola il legislatore e orienta l’interpretazione delle norme ordinarie. Resta ferma la distinzione tra partecipazione gestionale, cui l’articolo si riferisce in senso stretto, e partecipazione economica e finanziaria (agli utili e al capitale), che il legislatore ha valorizzato soprattutto con incentivi fiscali e piani di azionariato.
Profili applicativi
Nella pratica la partecipazione si realizza soprattutto attraverso i diritti di informazione e consultazione previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva: procedure di licenziamento collettivo, trasferimento d’azienda, comitati aziendali europei, organismi paritetici in materia di sicurezza. Il contenzioso nasce di frequente dall’inosservanza di questi obblighi procedurali, che può essere fatta valere dalle organizzazioni sindacali anche con il ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970.
Errore ricorrente è invocare l’art. 46 Cost. come fonte diretta di un diritto individuale a ottenere informazioni o a partecipare alle decisioni aziendali: in assenza di una previsione di legge o di contratto collettivo la pretesa non trova fondamento. Altro equivoco è confondere la partecipazione con la rappresentanza sindacale, che risponde all’art. 39 Cost. e alla logica del conflitto e della contrattazione, mentre la collaborazione gestionale presuppone un coinvolgimento nelle scelte dell’impresa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 46 Cost. va letto con l’art. 3, secondo comma, Cost., che ne fornisce la giustificazione di fondo, e con l’art. 41 Cost., che ne segna il limite nella libertà di iniziativa economica e nei programmi e controlli fissati dalla legge. Si distingue dall’art. 39 Cost., che garantisce la libertà sindacale e la contrattazione collettiva, e dall’art. 45 Cost., che tutela la cooperazione a carattere di mutualità, forma in cui il lavoratore partecipa all’impresa come socio. Sul piano ordinario rilevano lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), la disciplina dei diritti di informazione e consultazione di derivazione europea, la disciplina del coinvolgimento dei lavoratori nella società europea, il sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-octies ss. c.c.), che si presta a ospitare rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e la legge n. 76 del 2025.