Art. 40 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
1. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 40 Cost. è collocato nel titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, subito dopo la norma sulla libertà sindacale (art. 39 Cost.). La sua formula è volutamente sintetica: riconosce lo sciopero come diritto e rinvia alle leggi che lo regolano. Il passaggio è di grande rilievo storico, perché nell’ordinamento corporativo l’astensione collettiva dal lavoro costituiva reato (artt. 502-508 c.p.); la Costituzione la trasforma in strumento di autotutela dei lavoratori, coerente con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l’eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.).
La legge generale di attuazione evocata dalla norma non è mai stata emanata. Il legislatore è intervenuto soltanto in un settore, quello dei servizi pubblici essenziali, con la legge 12 giugno 1990, n. 146, profondamente modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. Per il resto i confini del diritto sono stati tracciati dalla Corte costituzionale, che ha progressivamente smantellato le fattispecie penali di matrice corporativa, e dalla giurisprudenza comune.
Contenuto della disposizione
Lo sciopero consiste nell’astensione collettiva dal lavoro, concertata da più lavoratori per la tutela di un interesse comune. Ne derivano alcuni elementi essenziali:
Nei servizi pubblici essenziali la legge n. 146 del 1990 impone un preavviso minimo, l’indicazione della durata, l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dagli accordi collettivi e valutate dalla Commissione di garanzia, procedure di raffreddamento e conciliazione; prevede inoltre il potere di ordinanza dell’autorità pubblica (la cosiddetta precettazione) e sanzioni a carico di lavoratori, sindacati e datori di lavoro.
Profili applicativi
Le questioni pratiche più frequenti riguardano la distinzione tra sciopero legittimo e condotte che fuoriescono dalla nozione, come il sabotaggio, l’occupazione dei luoghi di lavoro o il blocco delle merci, che restano soggette alle ordinarie regole civili e penali. Le modalità articolate di astensione (scioperi brevi, a singhiozzo, a scacchiera) sono in linea di principio lecite; la distinzione corrente è tra danno alla produzione, conseguenza fisiologica dello sciopero, e danno alla produttività, cioè alla capacità dell’impresa di riprendere l’attività, che non può essere arrecato.
Nei servizi pubblici essenziali l’errore ricorrente è ritenere che l’intero servizio sia sottratto allo sciopero: occorre invece individuare caso per caso le sole prestazioni indispensabili. Sul piano probatorio, il lavoratore che contesti una sanzione deve dimostrare l’adesione a uno sciopero ritualmente proclamato; spetta al datore provare la violazione delle regole di preavviso o delle prestazioni minime. Le misure disciplinari per gli scioperi illegittimi restano soggette alle garanzie procedurali dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 40 Cost. si legge insieme all’art. 39 Cost., che garantisce la libertà sindacale e l’attività dei sindacati che proclamano l’astensione, e all’art. 3, secondo comma, Cost., che ne fonda la funzione riequilibratrice. I limiti derivano dagli artt. 2, 32 e 16 Cost. e dagli altri diritti della persona richiamati dalla legge n. 146 del 1990. Sul piano penale, delle originarie fattispecie degli artt. 502-508 c.p. sopravvivono soltanto le ipotesi compatibili con le pronunce costituzionali, mentre l’art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio) va interpretato alla luce del diritto di sciopero. Nel rapporto di lavoro rilevano l’art. 2106 c.c. per il potere disciplinare, l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) contro la condotta antisindacale, che reprime anche le reazioni datoriali allo sciopero, e l’art. 15 dello stesso Statuto sul divieto di atti discriminatori.