Art. 40 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 40 Cost. è collocato nel titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, subito dopo la norma sulla libertà sindacale (art. 39 Cost.). La sua formula è volutamente sintetica: riconosce lo sciopero come diritto e rinvia alle leggi che lo regolano. Il passaggio è di grande rilievo storico, perché nell’ordinamento corporativo l’astensione collettiva dal lavoro costituiva reato (artt. 502-508 c.p.); la Costituzione la trasforma in strumento di autotutela dei lavoratori, coerente con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l’eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.).

La legge generale di attuazione evocata dalla norma non è mai stata emanata. Il legislatore è intervenuto soltanto in un settore, quello dei servizi pubblici essenziali, con la legge 12 giugno 1990, n. 146, profondamente modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. Per il resto i confini del diritto sono stati tracciati dalla Corte costituzionale, che ha progressivamente smantellato le fattispecie penali di matrice corporativa, e dalla giurisprudenza comune.

Contenuto della disposizione

Lo sciopero consiste nell’astensione collettiva dal lavoro, concertata da più lavoratori per la tutela di un interesse comune. Ne derivano alcuni elementi essenziali:

  • titolarità: il diritto spetta al singolo lavoratore, ma si esercita in forma collettiva; la proclamazione proviene di regola da un’organizzazione sindacale o da una coalizione anche occasionale di lavoratori;
  • finalità: la tutela piena riguarda lo sciopero economico, inteso non solo come rivendicazione salariale ma come difesa del complesso degli interessi dei lavoratori disciplinati nel titolo III; lo sciopero politico, quando non sia eversivo, è comunque lecito come manifestazione di libertà;
  • effetti: lo sciopero legittimo sospende le obbligazioni principali del rapporto (prestazione e retribuzione), non costituisce inadempimento e non può comportare sanzioni disciplinari né trattamenti discriminatori;
  • limiti: anche in assenza di una legge generale, il diritto incontra limiti esterni, derivanti dalla necessità di salvaguardare altri beni costituzionali di pari rango, quali la vita, la salute, la libertà e la sicurezza delle persone.

Nei servizi pubblici essenziali la legge n. 146 del 1990 impone un preavviso minimo, l’indicazione della durata, l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dagli accordi collettivi e valutate dalla Commissione di garanzia, procedure di raffreddamento e conciliazione; prevede inoltre il potere di ordinanza dell’autorità pubblica (la cosiddetta precettazione) e sanzioni a carico di lavoratori, sindacati e datori di lavoro.

Profili applicativi

Le questioni pratiche più frequenti riguardano la distinzione tra sciopero legittimo e condotte che fuoriescono dalla nozione, come il sabotaggio, l’occupazione dei luoghi di lavoro o il blocco delle merci, che restano soggette alle ordinarie regole civili e penali. Le modalità articolate di astensione (scioperi brevi, a singhiozzo, a scacchiera) sono in linea di principio lecite; la distinzione corrente è tra danno alla produzione, conseguenza fisiologica dello sciopero, e danno alla produttività, cioè alla capacità dell’impresa di riprendere l’attività, che non può essere arrecato.

Nei servizi pubblici essenziali l’errore ricorrente è ritenere che l’intero servizio sia sottratto allo sciopero: occorre invece individuare caso per caso le sole prestazioni indispensabili. Sul piano probatorio, il lavoratore che contesti una sanzione deve dimostrare l’adesione a uno sciopero ritualmente proclamato; spetta al datore provare la violazione delle regole di preavviso o delle prestazioni minime. Le misure disciplinari per gli scioperi illegittimi restano soggette alle garanzie procedurali dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 28 dicembre 1962, n. 123: l’art. 40 Cost. è immediatamente precettivo anche in assenza della legge attuativa; lo sciopero è legittimo quando persegue fini economici in senso ampio e ammette limiti derivanti dal bilanciamento con interessi generali preminenti, sicché le norme penali sull’abbandono collettivo del lavoro vanno disapplicate quando l’astensione costituisce esercizio del diritto.
  • Corte costituzionale, 17 marzo 1969, n. 31: l’art. 330 c.p. è illegittimo nella parte in cui si applica allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali di preminente interesse generale; la riserva di legge dell’art. 40 non impedisce alla Corte di individuare i limiti impliciti del diritto, che possono incidere anche sulla titolarità per talune categorie.
  • Corte costituzionale, 27 dicembre 1974, n. 290: è illegittima la punizione dello sciopero per il solo fatto che abbia fine politico; la sanzione penale resta ammissibile soltanto se l’astensione mira a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a impedire il libero esercizio dei poteri in cui si esprime la sovranità popolare.
  • Corte costituzionale, 13 giugno 1983, n. 165: con la medesima ratio, è illegittimo l’art. 504 c.p. nella parte in cui punisce lo sciopero di protesta o di pressione sulla pubblica autorità, salvi i medesimi limiti eversivi.
  • Corte costituzionale, 3 agosto 1976, n. 222: anche nei servizi caratterizzati da forte interdipendenza, come quelli ospedalieri, non esiste una essenzialità globale che giustifichi un divieto assoluto di sciopero; occorre individuare i servizi da mantenere in efficienza, e le limitazioni a tutela dell’integrità fisica degli assistiti trovano fondamento nei doveri di solidarietà dell’art. 2 Cost.
  • Corte costituzionale, 10 giugno 1993, n. 276: nei servizi pubblici essenziali lo sciopero economico-politico è assimilabile, ai fini del bilanciamento con i diritti degli utenti, a quello contrattuale; è quindi legittimo esonerare dall’obbligo di preavviso solo gli scioperi in difesa dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi della sicurezza dei lavoratori.
  • Corte costituzionale, 18 ottobre 1996, n. 344: l’obbligo dei singoli lavoratori, anche non iscritti, di garantire le prestazioni indispensabili non deriva dal contratto collettivo dotato di efficacia generale, ma dal regolamento di servizio adottato dal datore in base alla legge n. 146 del 1990, sicché non è violato l’art. 39 Cost.

Rapporti con altre norme

L’art. 40 Cost. si legge insieme all’art. 39 Cost., che garantisce la libertà sindacale e l’attività dei sindacati che proclamano l’astensione, e all’art. 3, secondo comma, Cost., che ne fonda la funzione riequilibratrice. I limiti derivano dagli artt. 2, 32 e 16 Cost. e dagli altri diritti della persona richiamati dalla legge n. 146 del 1990. Sul piano penale, delle originarie fattispecie degli artt. 502-508 c.p. sopravvivono soltanto le ipotesi compatibili con le pronunce costituzionali, mentre l’art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio) va interpretato alla luce del diritto di sciopero. Nel rapporto di lavoro rilevano l’art. 2106 c.c. per il potere disciplinare, l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) contro la condotta antisindacale, che reprime anche le reazioni datoriali allo sciopero, e l’art. 15 dello stesso Statuto sul divieto di atti discriminatori.