Art. 34 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 34 Cost. chiude il titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, e insieme all’art. 33 Cost. compone la disciplina costituzionale dell’istruzione. Mentre l’art. 33 Cost. tutela la libertà di insegnamento e regola l’organizzazione del sistema scolastico, l’art. 34 Cost. guarda alla posizione di chi apprende e configura l’istruzione come diritto sociale, cioè come pretesa a una prestazione pubblica.

La norma è espressione diretta del principio di eguaglianza sostanziale dell’art. 3, secondo comma, Cost.: la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona, e l’istruzione è lo strumento principale di questa promozione. Il testo non è mai stato modificato. La legislazione ordinaria ha però ampliato la portata dell’obbligo: l’istruzione obbligatoria è oggi impartita per almeno dieci anni (legge 27 dicembre 2006, n. 296), accompagnata dal diritto-dovere all’istruzione e formazione fino ai diciotto anni.

Contenuto della disposizione

L’articolo si articola in quattro proposizioni.

  • La scuola è aperta a tutti: l’accesso all’istruzione non può essere precluso per ragioni di sesso, condizione sociale, religione, cittadinanza o disabilità. Il principio vieta discriminazioni e impone di predisporre le condizioni concrete di accesso.
  • Istruzione inferiore obbligatoria e gratuita: per almeno otto anni l’istruzione è al tempo stesso un dovere, il cui adempimento grava sui genitori ai sensi dell’art. 30 Cost., e un servizio che lo Stato deve offrire senza tasse né contributi di iscrizione e frequenza.
  • Diritto dei capaci e meritevoli: chi dimostra capacità e merito ha diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privo di mezzi economici; l’espressione comprende ogni livello e ambito di formazione previsto dall’ordinamento, università e specializzazioni incluse.
  • Strumenti di effettività: borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, da attribuire per concorso, cioè mediante procedure comparative fondate su criteri oggettivi.

La gratuità ha contenuto precettivo, ma riguarda la prestazione essenziale del servizio scolastico (locali, personale docente, insegnamento) e non si estende necessariamente alle prestazioni accessorie, come libri o trasporto, che restano affidate alla discrezionalità del legislatore e agli interventi di sostegno alle famiglie.

Profili applicativi

Il contenzioso più rilevante riguarda gli studenti con disabilità. Letto insieme agli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 34 Cost. fonda un diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione scolastica, reso effettivo dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 attraverso l’insegnante di sostegno, l’assistenza e il trasporto. Le esigenze di bilancio possono orientare le modalità di attuazione, ma non comprimere il nucleo indefettibile di queste garanzie. Le controversie sulla quantificazione delle ore di sostegno sono frequenti davanti al giudice amministrativo e, per i profili discriminatori, al giudice ordinario.

Un secondo filone attiene all’accesso all’università. Il numero programmato previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 è compatibile con l’art. 34 Cost. quando risponde a esigenze formative e si fonda su prove di capacità e merito in condizioni di eguaglianza; non lo è invece una preclusione assoluta fondata su elementi estranei al merito. Infine, l’obbligo scolastico è presidiato dall’art. 731 c.p., che punisce l’inosservanza da parte di chi ha l’autorità sul minore, salvo giusti motivi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 4 febbraio 1967, n. 7: il principio di gratuità dell’istruzione obbligatoria ha natura precettiva e riguarda la prestazione essenziale del servizio scolastico con esonero da tasse e contributi, non le prestazioni strumentali come libri, cancelleria e trasporti, per le quali soccorrono le provvidenze a favore delle famiglie bisognose.
  • Corte costituzionale, 19 luglio 1968, n. 106: l’obbligo dei genitori di far frequentare la scuola media è legittimamente sanzionato, ma non è incondizionato, poiché viene meno l’illiceità quando giusti motivi rendano impossibile l’adempimento.
  • Corte costituzionale, 8 giugno 1987, n. 215: dall’integrazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost. discende il diritto delle persone con disabilità a frequentare anche la scuola superiore, la cui frequenza deve essere assicurata e non soltanto facilitata.
  • Corte costituzionale, 26 febbraio 2010, n. 80: il diritto del disabile all’istruzione è fondamentale e impone alla discrezionalità del legislatore il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie, tra cui il sostegno da parte di docenti specializzati.
  • Corte costituzionale, 16 dicembre 2016, n. 275: il trasporto e l’assistenza degli studenti con disabilità rientrano nel nucleo invalicabile del diritto allo studio; il finanziamento non può essere reso aleatorio rinviando alle disponibilità annuali di bilancio, perché è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non il contrario.
  • Corte costituzionale, 29 maggio 2002, n. 219: il diritto di accedere ai gradi più alti degli studi comprende ogni livello di formazione; il legislatore può regolare l’accesso in base a capacità e merito, ma non può impedirlo per ragioni estranee al merito, come il possesso di una precedente specializzazione medica.

Rapporti con altre norme

L’art. 33 Cost. completa la disciplina dell’istruzione, garantendo la libertà di insegnamento, il diritto dei privati di istituire scuole e l’autonomia delle università. L’art. 30 Cost. attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di istruire i figli, mentre l’art. 31 Cost. impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche l’adempimento dei compiti familiari. L’art. 38, terzo comma, Cost. riconosce il diritto all’educazione delle persone con disabilità. L’art. 117 Cost. ripartisce la competenza legislativa in materia di istruzione tra Stato e Regioni, riservando allo Stato le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni. Sul piano penale, l’art. 731 c.p. sanziona l’inosservanza dell’obbligo scolastico; sul piano sovranazionale rilevano l’art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU e l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.