Art. 34 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 34 Cost. chiude il titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, e insieme all’art. 33 Cost. compone la disciplina costituzionale dell’istruzione. Mentre l’art. 33 Cost. tutela la libertà di insegnamento e regola l’organizzazione del sistema scolastico, l’art. 34 Cost. guarda alla posizione di chi apprende e configura l’istruzione come diritto sociale, cioè come pretesa a una prestazione pubblica.
La norma è espressione diretta del principio di eguaglianza sostanziale dell’art. 3, secondo comma, Cost.: la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona, e l’istruzione è lo strumento principale di questa promozione. Il testo non è mai stato modificato. La legislazione ordinaria ha però ampliato la portata dell’obbligo: l’istruzione obbligatoria è oggi impartita per almeno dieci anni (legge 27 dicembre 2006, n. 296), accompagnata dal diritto-dovere all’istruzione e formazione fino ai diciotto anni.
Contenuto della disposizione
L’articolo si articola in quattro proposizioni.
La gratuità ha contenuto precettivo, ma riguarda la prestazione essenziale del servizio scolastico (locali, personale docente, insegnamento) e non si estende necessariamente alle prestazioni accessorie, come libri o trasporto, che restano affidate alla discrezionalità del legislatore e agli interventi di sostegno alle famiglie.
Profili applicativi
Il contenzioso più rilevante riguarda gli studenti con disabilità. Letto insieme agli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 34 Cost. fonda un diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione scolastica, reso effettivo dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 attraverso l’insegnante di sostegno, l’assistenza e il trasporto. Le esigenze di bilancio possono orientare le modalità di attuazione, ma non comprimere il nucleo indefettibile di queste garanzie. Le controversie sulla quantificazione delle ore di sostegno sono frequenti davanti al giudice amministrativo e, per i profili discriminatori, al giudice ordinario.
Un secondo filone attiene all’accesso all’università. Il numero programmato previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 è compatibile con l’art. 34 Cost. quando risponde a esigenze formative e si fonda su prove di capacità e merito in condizioni di eguaglianza; non lo è invece una preclusione assoluta fondata su elementi estranei al merito. Infine, l’obbligo scolastico è presidiato dall’art. 731 c.p., che punisce l’inosservanza da parte di chi ha l’autorità sul minore, salvo giusti motivi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 33 Cost. completa la disciplina dell’istruzione, garantendo la libertà di insegnamento, il diritto dei privati di istituire scuole e l’autonomia delle università. L’art. 30 Cost. attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di istruire i figli, mentre l’art. 31 Cost. impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche l’adempimento dei compiti familiari. L’art. 38, terzo comma, Cost. riconosce il diritto all’educazione delle persone con disabilità. L’art. 117 Cost. ripartisce la competenza legislativa in materia di istruzione tra Stato e Regioni, riservando allo Stato le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni. Sul piano penale, l’art. 731 c.p. sanziona l’inosservanza dell’obbligo scolastico; sul piano sovranazionale rilevano l’art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU e l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.