Art. 39 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 39 Cost. si colloca nel Titolo III della Parte I, dedicato ai rapporti economici, accanto alle norme sul lavoro (artt. 35-38 Cost.) e sullo sciopero (art. 40 Cost.). Esso riconosce la libertà di organizzazione sindacale, cioè la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire associazioni per la tutela dei propri interessi professionali, di aderirvi o di non aderirvi, e di svolgere attività sindacale.
La norma segna una netta rottura con l’ordinamento corporativo, nel quale esisteva un unico sindacato per categoria, riconosciuto e controllato dallo Stato, e i contratti collettivi avevano efficacia generale per legge. Il Costituente ha voluto un sistema fondato sul pluralismo sindacale e sull’autonomia collettiva, cioè sul potere delle parti sociali di regolare da sé, con propri accordi, le condizioni di lavoro. Al tempo stesso ha disegnato, nei commi successivi al primo, un meccanismo per attribuire ai contratti collettivi efficacia vincolante per tutti gli appartenenti alla categoria.
Il testo non ha subito modifiche dal 1948, ma la seconda parte non è mai stata attuata: nessuna legge ha mai disciplinato la registrazione dei sindacati. La conseguenza è che il diritto sindacale italiano si è sviluppato in larga misura al di fuori del modello costituzionale, attraverso il diritto comune dei contratti, lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l’elaborazione giurisprudenziale.
Contenuto della disposizione
Il primo comma, di immediata applicazione, afferma che l’organizzazione sindacale è libera. La libertà ha un contenuto positivo (costituire sindacati e aderirvi), negativo (non aderire ad alcuna associazione) e organizzativo (scegliere forme, ambiti di categoria e strutture), e vale nei confronti sia dello Stato sia dei datori di lavoro.
I commi successivi delineano il sistema della registrazione:
Poiché la registrazione non è mai stata introdotta, i sindacati operano come associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.) e i contratti collettivi da essi stipulati sono contratti di diritto comune, che vincolano soltanto gli iscritti alle associazioni firmatarie e chi vi aderisca, anche per fatti concludenti.
Profili applicativi
La mancata attuazione pone il problema centrale della materia: come estendere i trattamenti contrattuali ai lavoratori e ai datori non iscritti. La Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore ordinario non può aggirare il quarto comma attribuendo per legge efficacia generale ai contratti di diritto comune; sono ammessi soltanto interventi eccezionali e transitori, come la legge 14 luglio 1959, n. 741 (cosiddetta legge Vigorelli), che recepì in decreti legislativi i contratti allora vigenti.
Nella prassi l’efficacia generale è stata raggiunta per altre vie: la giurisprudenza del lavoro utilizza i minimi dei contratti collettivi come parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; il legislatore rinvia ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per fissare minimi contributivi o trattamenti economici, senza recepirli come fonte. Questi rinvii sono legittimi se il contratto è richiamato come parametro esterno e non come norma vincolante per tutti.
Altro terreno di contenzioso è la selezione dei sindacati ammessi ai diritti dello Statuto dei lavoratori. L’art. 19 della legge n. 300 del 1970, dopo il referendum del 1995, consentiva la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali solo ai sindacati firmatari dei contratti applicati in azienda; la Corte ne ha progressivamente corretto la portata per evitare che un dato formale escluda sindacati effettivamente rappresentativi. Errore frequente è confondere la legittimazione a costituire rappresentanze aziendali con quella ad agire per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della stessa legge, che richiede la dimensione nazionale dell’associazione.
Limiti specifici riguardano infine alcune categorie di pubblici dipendenti, in particolare i militari, per i quali la libertà sindacale deve essere bilanciata con le esigenze di coesione e neutralità delle Forze armate.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 39 Cost. va letto insieme all’art. 18 Cost., che garantisce in generale la libertà di associazione, e all’art. 2 Cost., che tutela le formazioni sociali. L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero, principale strumento dell’azione sindacale, e l’art. 36 Cost. offre la base per l’applicazione giudiziale dei minimi contrattuali ai non iscritti. Per i militari rileva l’art. 52 Cost., per i dipendenti pubblici l’art. 97 Cost. e la disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sul piano del codice civile, i sindacati sono regolati dagli artt. 36-38 c.c. sulle associazioni non riconosciute, mentre gli artt. 2067-2077 c.c., dettati per i contratti corporativi, sopravvivono solo in parte, come l’art. 2077 c.c. sull’inderogabilità in peggio del contratto collettivo da parte di quello individuale. Lo Statuto dei lavoratori dà sostegno all’attività sindacale nei luoghi di lavoro (artt. 14-28), e la legge 12 giugno 1990, n. 146, disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.