Art. 36 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 36 Cost. si colloca nel titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e costituisce il fulcro della tutela costituzionale del lavoratore subordinato sul piano economico e dei tempi di vita. Esso traduce in diritti specifici il principio lavorista dell’art. 1 Cost. e il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali sancito dall’art. 3, secondo comma, Cost.

La norma tutela un interesse che trascende il singolo rapporto contrattuale: la retribuzione non è soltanto il corrispettivo della prestazione, ma lo strumento che deve consentire al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Analogamente, limiti di orario, riposo e ferie proteggono la salute psicofisica e la vita personale e familiare. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.

Contenuto della disposizione

Il primo comma enuncia due criteri distinti e concorrenti:

  • proporzionalità: la retribuzione deve essere commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
  • sufficienza: in ogni caso, essa non può scendere sotto la soglia necessaria ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, da valutarsi in relazione al momento storico e alle condizioni concrete di vita.

Il precetto è immediatamente precettivo nei rapporti tra privati: il lavoratore può agire direttamente in giudizio per ottenere la differenza tra quanto percepito e la retribuzione costituzionalmente adeguata, determinata dal giudice anche ai sensi dell’art. 2099, secondo comma, c.c. La garanzia si estende alla retribuzione differita, come i trattamenti di fine rapporto e di quiescenza.

Il secondo comma pone una riserva di legge sulla durata massima della giornata lavorativa, oggi attuata dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Il terzo comma riconosce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, qualificati come irrinunciabili: ogni patto contrario è nullo.

Profili applicativi

Nelle cause sulla giusta retribuzione il giudice assume come parametro di partenza i minimi della contrattazione collettiva nazionale di categoria, che godono di una presunzione relativa di adeguatezza. Da essi può discostarsi, con motivazione adeguata, sia in senso riduttivo, considerando ad esempio le dimensioni e il carattere artigianale dell’impresa, sia in senso migliorativo, quando lo stesso contratto collettivo preveda trattamenti insufficienti. Il raffronto riguarda la retribuzione complessiva effettivamente percepita e non le singole voci.

Quanto all’onere della prova, il lavoratore deve dimostrare l’attività svolta e l’entità della retribuzione, allegando criteri di raffronto; la valutazione di proporzionalità e sufficienza spetta al giudice. Errore frequente è ritenere sufficiente il superamento della soglia di povertà: la norma esige un’esistenza non solo non povera, ma libera e dignitosa.

In materia di ferie, il contenzioso riguarda soprattutto l’indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto. Alla luce della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grava sul datore di lavoro la prova di aver posto il lavoratore in condizione di fruirne, invitandolo e avvertendolo tempestivamente della perdita in caso di mancata fruizione. Il lavoratore deve provare soltanto di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, 2 ottobre 2023, n. 27769: la contrattazione collettiva gode di una presunzione solo relativa di conformità all’art. 36 Cost.; il giudice può discostarsene anche d’ufficio, utilizzando contratti di settori affini e indicatori economici e statistici, e la verifica non si esaurisce nel superamento della soglia di povertà calcolata dall’ISTAT.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 30 novembre 2016, n. 24449: la norma garantisce sia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, sia una retribuzione sufficiente; il mancato adeguamento al costo della vita per un lungo periodo fa venir meno la proporzionalità originariamente pattuita.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 28 agosto 2004, n. 17250: assunti come parametro i minimi del contratto collettivo nazionale, il giudice di merito può motivatamente discostarsene in senso riduttivo, considerando quantità e qualità del lavoro, condizioni personali, retribuzioni praticate nella zona e dimensioni dell’azienda.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 8 luglio 2022, n. 21780: le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale e irrinunciabile, cui è intrinsecamente collegata l’indennità sostitutiva; la perdita del diritto presuppone che il datore provi di aver invitato il lavoratore a goderne e di averlo avvisato in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 15 dicembre 2025, n. 32689: il principio vale anche per il dirigente con potere di autodeterminare le proprie ferie, superando l’orientamento che gli imponeva di provare eccezionali necessità aziendali; la perdita dell’indennità richiede una rinuncia consapevole dopo un’adeguata informazione.
  • Corte costituzionale, 23 giugno 2023, n. 130: i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici sono retribuzione differita attratta nell’art. 36 Cost., che garantisce anche la tempestività dell’erogazione; il differimento di dodici mesi per la cessazione per limiti di età, divenuto strutturale, contrasta con la norma, ma la sua rimozione è rimessa al legislatore.
  • Corte costituzionale, 26 luglio 1979, n. 83: il trattamento di quiescenza è retribuzione differita protetta dall’art. 36 Cost. indipendentemente da condanne penali o provvedimenti disciplinari; è illegittima la riduzione della pensione durante l’espiazione della pena.

Rapporti con altre norme

L’art. 36 Cost. si salda con l’art. 35 Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme, con l’art. 37 Cost. sulla parità retributiva della donna e del minore, con l’art. 38 Cost. sulla previdenza e con l’art. 39 Cost. sulla contrattazione collettiva. Sul piano codicistico rilevano l’art. 2099 c.c. sulla determinazione giudiziale della retribuzione, l’art. 2109 c.c. su riposo settimanale e ferie e l’art. 2113 c.c. sull’invalidità delle rinunce e transazioni. La durata dell’orario e le ferie sono regolate dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della direttiva 2003/88/CE, mentre l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce condizioni di lavoro giuste, riposi e ferie retribuite.