Art. 36 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 36 Cost. si colloca nel titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e costituisce il fulcro della tutela costituzionale del lavoratore subordinato sul piano economico e dei tempi di vita. Esso traduce in diritti specifici il principio lavorista dell’art. 1 Cost. e il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali sancito dall’art. 3, secondo comma, Cost.
La norma tutela un interesse che trascende il singolo rapporto contrattuale: la retribuzione non è soltanto il corrispettivo della prestazione, ma lo strumento che deve consentire al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Analogamente, limiti di orario, riposo e ferie proteggono la salute psicofisica e la vita personale e familiare. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.
Contenuto della disposizione
Il primo comma enuncia due criteri distinti e concorrenti:
Il precetto è immediatamente precettivo nei rapporti tra privati: il lavoratore può agire direttamente in giudizio per ottenere la differenza tra quanto percepito e la retribuzione costituzionalmente adeguata, determinata dal giudice anche ai sensi dell’art. 2099, secondo comma, c.c. La garanzia si estende alla retribuzione differita, come i trattamenti di fine rapporto e di quiescenza.
Il secondo comma pone una riserva di legge sulla durata massima della giornata lavorativa, oggi attuata dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Il terzo comma riconosce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, qualificati come irrinunciabili: ogni patto contrario è nullo.
Profili applicativi
Nelle cause sulla giusta retribuzione il giudice assume come parametro di partenza i minimi della contrattazione collettiva nazionale di categoria, che godono di una presunzione relativa di adeguatezza. Da essi può discostarsi, con motivazione adeguata, sia in senso riduttivo, considerando ad esempio le dimensioni e il carattere artigianale dell’impresa, sia in senso migliorativo, quando lo stesso contratto collettivo preveda trattamenti insufficienti. Il raffronto riguarda la retribuzione complessiva effettivamente percepita e non le singole voci.
Quanto all’onere della prova, il lavoratore deve dimostrare l’attività svolta e l’entità della retribuzione, allegando criteri di raffronto; la valutazione di proporzionalità e sufficienza spetta al giudice. Errore frequente è ritenere sufficiente il superamento della soglia di povertà: la norma esige un’esistenza non solo non povera, ma libera e dignitosa.
In materia di ferie, il contenzioso riguarda soprattutto l’indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto. Alla luce della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grava sul datore di lavoro la prova di aver posto il lavoratore in condizione di fruirne, invitandolo e avvertendolo tempestivamente della perdita in caso di mancata fruizione. Il lavoratore deve provare soltanto di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 36 Cost. si salda con l’art. 35 Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme, con l’art. 37 Cost. sulla parità retributiva della donna e del minore, con l’art. 38 Cost. sulla previdenza e con l’art. 39 Cost. sulla contrattazione collettiva. Sul piano codicistico rilevano l’art. 2099 c.c. sulla determinazione giudiziale della retribuzione, l’art. 2109 c.c. su riposo settimanale e ferie e l’art. 2113 c.c. sull’invalidità delle rinunce e transazioni. La durata dell’orario e le ferie sono regolate dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della direttiva 2003/88/CE, mentre l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce condizioni di lavoro giuste, riposi e ferie retribuite.