Art. 43 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 43 Cost. appartiene al titolo III della parte prima, dedicato ai rapporti economici, e completa la “costituzione economica” delineata dagli artt. 41 e 42 Cost. Mentre l’art. 41 Cost. proclama la libertà dell’iniziativa economica privata e l’art. 42 Cost. disciplina la proprietà, l’art. 43 Cost. consente alla legge di sottrarre interi settori produttivi al mercato, riservandoli a soggetti pubblici o collettivi. Si tratta della norma che fonda costituzionalmente le nazionalizzazioni e i monopoli legali.
La ratio risiede nell’idea che, dove la concorrenza non esiste o non è possibile, oppure dove sono in gioco bisogni essenziali della collettività, la gestione pubblica o collettiva tuteli meglio l’interesse generale rispetto a un monopolio privato. La norma è però costruita come eccezione alla libertà di iniziativa: la riserva è ammessa solo per categorie qualificate di imprese e solo per fini di utilità generale. Il testo non ha subito modifiche dal 1948; il suo spazio applicativo si è tuttavia ridotto con l’integrazione europea e le politiche di liberalizzazione e privatizzazione avviate dagli anni Novanta.
Contenuto della disposizione
La disposizione individua con precisione gli elementi della riserva:
I tre presupposti oggettivi sono alternativi, ma il preminente interesse generale deve sempre ricorrere. L’indennizzo, in linea con l’art. 42, terzo comma, Cost., deve essere serio e non simbolico, senza dover necessariamente coincidere con il valore pieno del bene.
Profili applicativi
La principale applicazione storica è la nazionalizzazione dell’industria elettrica con l’istituzione dell’ENEL (legge 6 dicembre 1962, n. 1643), che ha dato luogo a un ampio contenzioso sui fini di utilità generale, sulle esclusioni di talune imprese e sui criteri di indennizzo. La Corte costituzionale ha chiarito che la valutazione dei fini spetta al Parlamento e che il sindacato si arresta alla verifica di vizi di arbitrarietà, illogicità o palese inidoneità dei mezzi.
Il secondo grande terreno è stato il monopolio radiotelevisivo, nel quale l’art. 43 Cost. si è intrecciato con la libertà di manifestazione del pensiero dell’art. 21 Cost. La riserva statale, legittima finché la scarsità delle frequenze rendeva inevitabile un monopolio o un oligopolio, è stata progressivamente ridimensionata quando quel presupposto è venuto meno, prima per la televisione via cavo locale e poi per le trasmissioni via etere in ambito locale. Ne emerge un criterio di fondo: la riserva è legittima solo finché persistono le condizioni che la giustificano, e l’evoluzione tecnica o di mercato può renderla incostituzionale. Oggi la norma va letta insieme al diritto europeo della concorrenza e alla disciplina dei servizi di interesse economico generale, che restringono le ipotesi di diritti esclusivi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 43 Cost. si coordina anzitutto con l’art. 41 Cost., di cui costituisce il limite più incisivo, e con l’art. 42 Cost., che regola espropriazione e indennizzo. L’art. 47 Cost. sulla tutela del risparmio incide sul trattamento degli azionisti delle imprese trasferite, mentre l’art. 21 Cost. condiziona le riserve nei settori dell’informazione. L’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. attribuisce allo Stato la tutela della concorrenza, e l’art. 117, primo comma, Cost. impone il rispetto del diritto dell’Unione europea, in particolare degli artt. 102 e 106 TFUE sui diritti esclusivi e sui servizi di interesse economico generale. Sul piano civilistico rilevano gli artt. 2597 c.c., sull’obbligo di contrarre del monopolista legale, e 834 c.c., sull’espropriazione per pubblico interesse.