Art. 211 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.