Art. 223-octies disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione.
Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
2. La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.