Art. 207 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell’art. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.