Art. 219 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all’entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
1. I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all’entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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