Art. 201 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ai contratti d’opera stipulati prima dell’entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell’art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell’opera avvenga posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.